Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10228 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento in rettifica del reddito d’impresa per il 1998, fondato sul mancato riscontro della società a un invito dell’Ufficio. L’Agenzia aveva rideterminato i ricavi applicando un ricarico del 150% al costo delle merci, pari a lire 174.395.000, e contestando maggiori ricavi per lire 100.000.000. La contribuente aveva dedotto di non aver ricevuto l’invito e, comunque, che l’accertamento si basava su presunzioni non adeguatamente giustificate. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR del Lazio aveva accolto l’appello, ritenendo l’avviso privo di dati, notizie e presunzioni idonei a spiegare il ricarico e il maggior reddito. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il mancato riscontro all’invito consentiva l’accertamento induttivo anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; e violazione dell’art. 2697 c.c., affermando che spettava alla contribuente fornire prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la richiesta di notificazione era stata presentata all’ufficiale giudiziario il 21 marzo 2011. Ha poi dichiarato inammissibili entrambi i motivi dell’Agenzia: anche ammettendo che l’Ufficio potesse ricorrere a presunzioni cosiddette supersemplici e che gravasse sulla contribuente l’onere della prova contraria, le censure non intaccavano la distinta e sufficiente ragione della decisione regionale, ossia la mancanza di motivazione dell’avviso e l’assenza in esso di dati o presunzioni a sostegno della rettifica. È quindi rimasta ferma la decisione favorevole alla società. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis)

    Una volta riconosciuto che l'Ufficio poteva avvalersi di presunzioni c.d. supersemplici, e che l'onere della prova incombeva sulla contribuente, permane il difetto di motivazione dell'atto impositivo, quale ragione della decisione impugnata sufficiente a sostenerla.

    La possibilità di ricorrere a presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza non elimina l’obbligo di motivare l’atto e di indicare gli elementi posti a fondamento della rettifica. L’assenza di motivazione costituisce una ragione autonoma per confermare l’illegittimità dell’accertamento.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte non enuncia una regola autonoma sull’onere della prova: dichiara inammissibile la censura perché, anche attribuendo alla contribuente l’onere di fornire prova contraria, essa non supera il distinto difetto di motivazione dell’avviso.

Massime di principio

  • Il mancato riscontro a un invito dell’Amministrazione può consentire, nei casi previsti dalla legge, un accertamento induttivo e l’uso di presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; non esonera però l’Ufficio dall’indicare nell’atto gli elementi e il ragionamento che giustificano la rettifica.
  • L’onere del contribuente di contrastare le presunzioni dell’Ufficio assume rilievo quando l’atto espone una base presuntiva comprensibile e verificabile. Non sana la mancanza di motivazione dell’avviso.
  • In Cassazione, una censura è inammissibile o comunque priva di decisività se non attacca tutte le ragioni autonome sufficienti della decisione impugnata: contestare la disciplina delle presunzioni o dell’onere probatorio non basta se resta intatta la statuizione sulla carenza di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.