Sentenza del 18/05/2016 n. 10228 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento in rettifica del reddito d’impresa per il 1998, fondato sul mancato riscontro della società a un invito dell’Ufficio. L’Agenzia aveva rideterminato i ricavi applicando un ricarico del 150% al costo delle merci, pari a lire 174.395.000, e contestando maggiori ricavi per lire 100.000.000. La contribuente aveva dedotto di non aver ricevuto l’invito e, comunque, che l’accertamento si basava su presunzioni non adeguatamente giustificate. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR del Lazio aveva accolto l’appello, ritenendo l’avviso privo di dati, notizie e presunzioni idonei a spiegare il ricarico e il maggior reddito. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il mancato riscontro all’invito consentiva l’accertamento induttivo anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; e violazione dell’art. 2697 c.c., affermando che spettava alla contribuente fornire prova contraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la richiesta di notificazione era stata presentata all’ufficiale giudiziario il 21 marzo 2011. Ha poi dichiarato inammissibili entrambi i motivi dell’Agenzia: anche ammettendo che l’Ufficio potesse ricorrere a presunzioni cosiddette supersemplici e che gravasse sulla contribuente l’onere della prova contraria, le censure non intaccavano la distinta e sufficiente ragione della decisione regionale, ossia la mancanza di motivazione dell’avviso e l’assenza in esso di dati o presunzioni a sostegno della rettifica. È quindi rimasta ferma la decisione favorevole alla società. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis)
Una volta riconosciuto che l'Ufficio poteva avvalersi di presunzioni c.d. supersemplici, e che l'onere della prova incombeva sulla contribuente, permane il difetto di motivazione dell'atto impositivo, quale ragione della decisione impugnata sufficiente a sostenerla.
La possibilità di ricorrere a presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza non elimina l’obbligo di motivare l’atto e di indicare gli elementi posti a fondamento della rettifica. L’assenza di motivazione costituisce una ragione autonoma per confermare l’illegittimità dell’accertamento.
La Corte non enuncia una regola autonoma sull’onere della prova: dichiara inammissibile la censura perché, anche attribuendo alla contribuente l’onere di fornire prova contraria, essa non supera il distinto difetto di motivazione dell’avviso.
Massime di principio
- Il mancato riscontro a un invito dell’Amministrazione può consentire, nei casi previsti dalla legge, un accertamento induttivo e l’uso di presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; non esonera però l’Ufficio dall’indicare nell’atto gli elementi e il ragionamento che giustificano la rettifica.
- L’onere del contribuente di contrastare le presunzioni dell’Ufficio assume rilievo quando l’atto espone una base presuntiva comprensibile e verificabile. Non sana la mancanza di motivazione dell’avviso.
- In Cassazione, una censura è inammissibile o comunque priva di decisività se non attacca tutte le ragioni autonome sufficienti della decisione impugnata: contestare la disciplina delle presunzioni o dell’onere probatorio non basta se resta intatta la statuizione sulla carenza di motivazione.
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