Cassazione Penale, Ordinanza n. 19553/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il provvedimento riguarda due imputati condannati per avere violato un foglio di via obbligatorio recandosi nuovamente nel comune da cui erano stati allontanati, in particolare per presentarsi presso un'agenzia di scommesse già in passato interessata da condotte fraudolente. Uno dei ricorrenti deduceva, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto non riducibile la pena e chiedeva la rettifica ai sensi degli artt. 619 e 620 c.p.p., sostenendo che la pena sarebbe stata illegale. L'altro ricorrente lamentava vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. e all'art. 62-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché la questione sulla riduzione della pena non era stata dedotta in appello e, in ogni caso, la pena concretamente irrogata rientrava nei limiti edittali, sicché si trattava di pena illegittima e non illegale; il secondo motivo è ritenuto riproduttivo di censure già respinte dalla Corte d'appello con motivazione logica e giuridicamente corretta, valorizzando la concreta gravità del fatto, i precedenti penali e la mancanza di resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo cause di esonero, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione conferma quindi la sentenza impugnata e le statuizioni di condanna, senza alcuna rettifica della pena richiesta dal primo ricorrente e senza concessione della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche al secondo.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa per chiedere la rettifica in sede di legittimità della pena ritenuta illegale
richiamato dalla difesa per la richiesta di rettifica da parte della Corte di cassazione
norma evocata per sostenere che, nel rito abbreviato relativo a contravvenzione, la diminuzione di pena dovesse essere pari alla metà
richiamato a sostegno della preclusione alla deduzione in cassazione di una questione non proposta con i motivi di appello
norma sulla particolare tenuità del fatto, esclusa per la concreta gravità della condotta
norma sulle attenuanti generiche, negate per assenza di elementi positivi e per i precedenti penali
base normativa della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la questione sulla illegittimità della pena non può essere proposta per la prima volta se non è stata dedotta con i motivi di appello, quando la pena irrogata resti comunque entro i limiti edittali.
- L'erronea applicazione della diminuente per il rito abbreviato, se la pena concretamente inflitta resta nei limiti legali, integra pena illegittima e non pena illegale; in tale ipotesi non è consentita una rettifica officiosa in cassazione se la censura non è stata devoluta in appello.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva della concreta gravità della condotta evidenzi un disvalore non minimale, anche in presenza di un reato formalmente non grave.
- Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando i precedenti penali, la mancanza di resipiscenza e l'assenza di elementi positivi idonei a mitigare il trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione che riproduce censure già disattese in appello con motivazione immune da vizi logici e giuridici è inammissibile se non introduce reali questioni di legittimità.
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