Cassazione Penale, Ordinanza n. 39479/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, meramente ripetitivi di censure già valutate e diretti a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi di ricorso riguardavano il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tali censure riproducessero questioni già esaminate dai giudici di merito e mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, ha rilevato la genericità dei motivi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La difesa invocava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista da tale disposizione; la Corte non entra nel merito della configurabilità, perché dichiara inammissibile il ricorso per ragioni attinenti alla natura delle censure e al difetto di specificità.
La difesa invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non la esamina nel merito, reputando la censura inammissibile.
La difesa chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non si pronuncia nel merito per inammissibilità delle doglianze.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure già affrontate e disattese nei gradi di merito, quando essi mirano solo a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità della critica, non misurata sulle ragioni decisorie, determina l'inammissibilità.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, quando la doglianza richieda un riesame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il condannato è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere gravato dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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