Cassazione Civile, Ordinanza n. 00562/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di equa riparazione proposta ai sensi della L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il ricorrente, creditore persona fisica, lamentava la durata eccessiva del fallimento dalla domanda di ammissione al passivo fino al decreto di chiusura, chiedendo una liquidazione più elevata dell’indennizzo in ragione della natura alimentare del credito e della perdita di utilità economiche nel tempo. La Corte d’appello, in sede di opposizione, aveva aumentato l’indennizzo rispetto al minimo ma non fino al massimo richiesto, ritenendo non provato uno specifico interesse alla sollecita definizione della procedura; aveva inoltre dichiarato inammissibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. perché formulata per la prima volta nelle note di trattazione scritta, e aveva liquidato le spese solo in parte secondo le doglianze del ricorrente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) motivazione apparente e falsa applicazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 per non avere la Corte territoriale adeguatamente spiegato la scelta del moltiplicatore annuo dell’indennizzo e per non avere valorizzato tutti i parametri invocati; 2) omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata valutazione degli interessi perduti nel corso della procedura; 3) violazione dell’art. 96 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la domanda di responsabilità aggravata, mentre essa sarebbe stata proposta nella prima difesa utile; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri forensi per la liquidazione delle spese della fase di opposizione, lamentando il mancato riconoscimento di alcune fasi e della corretta maggiorazione per l’uso di tecniche informatiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo legittima e sufficientemente motivata la scelta della Corte d’appello di liquidare l’equa riparazione in misura intermedia tra minimo e massimo edittale, sulla base di alcuni parametri rilevanti (natura alimentare del credito, qualità di persona fisica, entità del credito) e della mancata prova di uno specifico interesse acceleratorio. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non è soggetta alle preclusioni proprie delle domande risarcitorie dei primi due commi, poiché si tratta di una sanzione di ordine pubblico per abuso del processo, pronunciabile anche d’ufficio; pertanto la declaratoria di inammissibilità per tardività è stata cassata. Ha accolto in parte anche il quarto motivo, limitatamente alla mancata liquidazione delle fasi di studio e di trattazione nella fase di opposizione, rilevando che il giudice di merito aveva omesso motivazione su tale punto e che la fase istruttoria/trattazione va considerata anche quando non vi sia stata istruzione in senso stretto. È stato invece respinto il resto della censura sulle spese, compresa quella relativa alla maggiorazione per tecniche informatiche, perché la Corte d’appello l’aveva espressamente riconosciuta. La decisione è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
La scelta del moltiplicatore annuo dell’indennizzo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti minimo-massimo di legge, sulla base dei parametri del comma 2 ritenuti più significativi nel caso concreto.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
È il rimedio di opposizione avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione.
È evocato nei motivi come parametro di denuncia di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa violazione nei punti relativi all’indennizzo.
La motivazione è censurabile solo nei casi estremi di assenza, apparenza o incomprensibilità; non basta il dissenso sulla valutazione del merito.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione.
Il sindacato di legittimità è stato ricondotto ai vizi di motivazione nei limiti oggi consentiti e ai vizi di violazione di legge.
art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 1
Richiamato per qualificare come privilegiato il credito del ricorrente ammesso al passivo.
I primi due commi prevedono responsabilità risarcitoria aggravata su domanda di parte; il comma 3 introduce invece una sanzione di ordine pubblico per abuso del processo, pronunciabile anche d’ufficio e non soggetta alle preclusioni proprie della domanda di parte.
Le note di trattazione scritta non possono essere utilizzate per proporre domande nuove, secondo la Corte territoriale; la Cassazione precisa però che ciò non vale per la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Regola la soccombenza e la rifusione delle spese di lite.
I parametri forensi consentono la liquidazione entro minimi e massimi, con discrezionalità del giudice; la fase di trattazione/istruzione va considerata anche se non vi sia istruzione in senso stretto.
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014
Prevede la maggiorazione per l’utilizzo di tecniche informatiche; nel caso concreto la Corte d’appello l’ha espressamente riconosciuta.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55 del 2014
Ai fini della liquidazione della fase istruttoria rileva anche l’esame dei provvedimenti adottati nel corso e in funzione dell’istruzione.
Richiamato in tema di liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- Nella liquidazione dell’equa riparazione ex L. n. 89/2001 il giudice di merito dispone di un apprezzamento discrezionale nella scelta del moltiplicatore annuo tra minimo e massimo, purché consideri i parametri legali più significativi nel caso concreto e renda una motivazione non apparente.
- La censura per motivazione apparente è ammissibile solo quando la motivazione sia graficamente presente ma obiettivamente inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- L’omesso esame di un elemento di fatto non comporta cassazione se quel dato non è decisivo, ossia se la decisione risulta già sorretta da altri elementi idonei considerati dal giudice di merito.
- La domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura diversa dalle pretese risarcitorie fondate sui primi due commi: essa opera come sanzione per abuso del processo, può essere pronunciata anche d’ufficio e non è soggetta alle preclusioni endoprocessuali proprie delle domande di parte.
- Nel regime delle spese di lite, la fase di trattazione/istruzione va remunerata anche quando non si svolga istruzione in senso stretto, perché la voce tabellare comprende comunque l’attività di trattazione della causa.
- La liquidazione dei compensi professionali entro i limiti minimi e massimi tabellari è, di regola, insindacabile in cassazione se il giudice ha esercitato il proprio potere discrezionale in modo coerente e nei limiti normativi.
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