Sentenza del 08/02/2017 n. 3348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento per imposta di registro, Invim e sanzioni relative a un trasferimento immobiliare, dovute nella misura accertata con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 952/10 del 23 ottobre 2000. La CTP aveva annullato la cartella per decadenza; la CTR di Palermo, sezione staccata di Catania, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il termine decadenziale previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 non si applicasse alla riscossione di somme accertate con sentenza passata in giudicato. In cassazione R.F. ha dedotto: l’inammissibilità dell’appello per genericità e la violazione del giudicato interno; la violazione delle norme sulla decadenza dalla riscossione, sostenendo che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2003; e l’insufficiente motivazione della CTR. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto l’appello dell’Agenzia ammissibile, poiché contestava la decisione di primo grado indicando perché il termine decadenziale non fosse applicabile. Nel merito, ha confermato che, quando l’atto impositivo è stato impugnato e la controversia è definita con sentenza, il titolo della pretesa diventa la sentenza e il credito è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., non alla decadenza prevista per la riscossione fondata sull’atto amministrativo. La riscossione delle somme accertate con sentenza passata in giudicato è quindi soggetta a prescrizione, non al termine decadenziale invocato dalla ricorrente. R.F. è stata condannata a pagare le spese processuali, liquidate in 4.500 euro oltre spese prenotate a debito (SPAD).
Norme richiamate
il credito erariale o il credito restitutorio del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., anche nel caso in cui l'accertamento riguardi sanzioni per violazioni tributarie
Quando l’atto impositivo è impugnato e la pretesa viene definita con sentenza, il credito risultante dalla decisione è soggetto alla prescrizione decennale, comprese le somme dovute per sanzioni tributarie.
D.P.R. n. 602/1973, art. 17, ora trasfuso nell’art. 25
la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R. n. 602 del 1973, giacchè tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio.
Il termine decadenziale previsto per la riscossione di una pretesa fondata su un atto amministrativo non si applica quando il credito è stato accertato dalla sentenza che definisce l’impugnazione dell’atto. In quest’ultimo caso opera la prescrizione.
Massime di principio
- Se un atto tributario è tempestivamente impugnato e la controversia si conclude con una sentenza che conferma la pretesa, il titolo della riscossione diventa la sentenza, non l’atto amministrativo originario.
- Per i crediti tributari accertati con sentenza passata in giudicato, la riscossione non è soggetta al termine decadenziale previsto per la messa in esecuzione dell’atto amministrativo, ma al termine di prescrizione decennale.
- La prescrizione applicabile può essere rilevata d’ufficio dal giudice, poiché la sua individuazione rientra nell’esatta applicazione della legge.
- Un appello non è generico quando individua l’errore della decisione impugnata e indica le ragioni per cui la norma applicata in primo grado non sarebbe pertinente.
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