Cassazione Civile, Ordinanza n. 21695/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una sorella davanti al Tribunale per far dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione di alcuni terreni e di un fabbricato rurale cointestati per metà all’altra sorella. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato il possesso esclusivo e valorizzando una lettera con cui l’attrice aveva invitato la convenuta a definire la divisione dei beni, nonché il fatto che il possesso era stato esercitato insieme alla madre defunta, con possibile successione nel possesso. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva invece accolto la domanda limitatamente ai terreni, ritenendo provata la loro coltivazione nel tempo e irrilevante la lettera riferita solo all’abitazione. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 113 e 342 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per asserita inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il possesso dei beni anche da parte della madre fino al 1996, con conseguente insussistenza del possesso esclusivo ventennale; 3) non meglio specificato nel testo, ma dichiarato assorbito; 4) violazione degli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 113, 114 e 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe ritenuto l’usucapione del coerede sulla base della sola coltivazione dei terreni, senza atti inequivoci di estromissione degli altri coeredi; 5) doglianza sulla utilizzazione di prove testimoniali assunte su capitoli asseritamente inammissibili e sulla mancanza di specifica censura in appello; 6) doglianza circa l’esclusione della mera tolleranza delle attività svolte sui terreni. I controricorrenti sono gli eredi della sorella attrice originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il giudizio di ammissibilità dell’appello perché l’atto consentiva di individuare chiaramente le statuizioni impugnate e le censure, secondo il principio per cui l’art. 342 c.p.c. richiede specificità ma non formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo decisivo e non adeguatamente esaminato il tema del possesso anche da parte della madre fino al 1996 e censurando la Corte territoriale perché aveva desunto l’usucapione dalla sola coltivazione dei terreni, attività materiale non sufficiente a dimostrare un possesso esclusivo uti dominus da parte del coerede. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il coerede può usucapire la quota altrui solo quando il godimento del bene assuma caratteri incompatibili con il pari godimento degli altri partecipanti e manifesti in modo inequivoco la volontà di possedere come proprietario esclusivo. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, il quinto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso e nella verifica della correttezza della decisione di merito, senza specifica elaborazione autonoma da parte della Corte
l’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sull’asserita inammissibilità dell’appello
norma processuale che fonda la censura per violazione di legge
norma richiamata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
richiamato nella censura sul possesso esclusivo e sulla qualificazione del comportamento del coerede
richiamato come norma sull’usucapione ventennale della proprietà
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla prova del possesso esclusivo
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione delle prove
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione delle prove
Massime di principio
- L’appello è inammissibile solo quando non consenta di individuare con chiarezza le statuizioni impugnate e le ragioni della censura; non occorrono formule rituali né la redazione di una decisione alternativa.
- Il coerede che resti nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri coeredi anche senza interversione del titolo, ma deve provare un possesso esclusivo, incompatibile con il pari godimento altrui e manifestamente esercitato uti dominus.
- La mera coltivazione del fondo o l’amministrazione del bene ereditario non bastano, da sole, a dimostrare l’usucapione della quota altrui, se non accompagnate da ulteriori elementi univoci di signoria esclusiva.
- Quando il bene era posseduto anche dal de cuius o da un terzo fino a una certa data, il giudice deve verificare la successione nel possesso e l’incidenza di tale dato sul decorso del termine utile all’usucapione.
- L’astensione degli altri coeredi dall’uso del bene non è sufficiente a provare l’esclusività del possesso, perché opera la presunzione che il coerede che utilizza il bene agisca anche nell’interesse degli altri partecipanti.
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