Cassazione Civile, Ordinanza n. 24865/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché le parti avevano concordato anche sulle spese del giudizio di cassazione, la Corte non ha disposto nulla in proposito.
Esito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale che aveva respinto le domande di nullità delle deliberazioni di esclusione adottate dal consiglio di amministrazione di una cooperativa agricola. La corte d'appello aveva respinto sia l'impugnazione principale sia quella incidentale contro il lodo, ritenendo, tra l'altro: ammissibile l'impugnazione per errores in iudicando ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 36 d.lgs. n. 5/2003; insussistente il vizio di omessa pronuncia e di motivazione sulla dedotta nullità della clausola statutaria e sulla gravità delle condotte; insussistente la violazione dell'ordine pubblico; corretto il ragionamento degli arbitri circa l'obbligo dei soci non solo di conferire il prodotto, ma anche di produrlo, ritenuto coerente con natura e scopo della cooperativa e connesso a un inadempimento grave; infondata anche la censura sulla compensazione delle spese. Avverso tale sentenza le socie e gli altri ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, ma prima dell'adunanza camerale è intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
Richiamato dalla corte territoriale per affermare l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per errores in iudicando nel caso di lodo avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera del consiglio di amministrazione di società.
Valorizzato quale base normativa che consente l'impugnazione del lodo per vizi di merito nel caso considerato.
Censurato dai ricorrenti per difetto di specificità della clausola statutaria; la corte d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione anche perché ritenuta rinunciata in giudizio.
art. 41 Cost.
Invocato per contestare l'obbligo imposto ai soci di produrre materia prima da conferire; la corte territoriale ha escluso la contrarietà a tale norma, ritenendo la clausola coerente con la natura e lo scopo tipico della cooperativa.
Richiamato quanto al vizio di motivazione del lodo: il difetto rilevante sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico e la ratio decidendi.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Norma applicata per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia e per la regolazione delle spese in presenza di accordo tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Nel contenzioso arbitrale relativo a delibere societarie, l'ammissibilità dell'impugnazione per errores in iudicando va verificata tenendo conto della disciplina speciale richiamata dall'art. 36 d.lgs. n. 5/2003 e dell'art. 829, comma 3, c.p.c.
- Il vizio di motivazione del lodo arbitrale è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così carente da non consentire di comprendere il percorso logico e la ratio della decisione.
- Non integra violazione dell'ordine pubblico la clausola statutaria di cooperativa che imponga ai soci obblighi funzionali alla produzione e al conferimento del prodotto, se tale previsione è coerente con natura, scopo e oggetto sociale dell'ente.
- La gravità dell'inadempimento va apprezzata in relazione alla specifica struttura del rapporto e alla funzione economico-sociale della cooperativa, potendo rilevare il mancato assolvimento di obblighi essenziali per il suo scopo mutualistico.
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