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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30883/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata del Tribunale di Prato aveva condannato l'imputato alla pena di euro 4.000 di ammenda per un illecito edilizio. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva la eccessività della pena, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio sarebbe stato troppo severo. La Corte rileva però che la censura è formulata in modo del tutto generico, perché non indica quali specifiche circostanze avrebbero imposto una pena inferiore. Inoltre osserva che in primo grado erano già state riconosciute le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione, elementi incompatibili con la tesi di un trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso.

Norme richiamate

  • art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001

    È la disposizione incriminatrice richiamata per il reato edilizio contestato e posto a base della condanna di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza sulla quantificazione della pena è inammissibile quando si risolve in una censura generica e non indica in modo specifico gli elementi decisivi che avrebbero imposto una determinazione più favorevole.
  • La concessione di attenuanti generiche, sospensione condizionale e non menzione è un indice che può escludere la configurabilità di un trattamento sanzionatorio manifestamente rigoroso.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, derivano automaticamente le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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