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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07698/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per plurimi reati di bancarotta fraudolenta. Il ricorso deduceva: 1) errata qualificazione giuridica e travisamento probatorio in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale (omessa istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino e presunta falsità della rappresentazione dei debiti verso fornitori cinesi, basata sul supposto meccanismo del "rebate" e delle lettere di credito); 2) illegittimità delle condanne per bancarotta distrattiva connesse a cessioni di quote (mancato incasso dei corrispettivi, disconoscimento e contestazione di scritture private); 3) contestazione delle condanne per distruzione/occultamento delle scritture contabili di società partecipate (presunta consegna delle scritture al nuovo amministratore; valori probatori di copie informatiche rinvenute); 4) contestazione della qualificazione come distrazione del trasferimento del magazzino all'estero (conto deposito/estimatorio), e della sussistenza del dolo; 5) doglianze sulla valutazione probatoria delle dichiarazioni dei coimputati (chiamata di correità) e sul mancato esame dei riscontri; 6) censura della determinazione della pena ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata e del diniego delle attenuanti generiche. In subordine richiesta di riqualifica delle condotte in bancarotta semplice documentale e dichiarazione di prescrizione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto nella sostanza e, per alcuni profili, dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto complessivamente infondati i motivi che sollecitavano una rivalutazione del merito e ha dichiarato inammissibili le censure nuove o aspecifiche. Sono stati confermati i principi applicati dalla Corte d'appello: le scritture ausiliarie di magazzino rientrano nell'oggetto della bancarotta fraudolenta documentale anche se non sono scritture fiscalmente obbligatorie; le operazioni di cessione di quote senza incasso e senza garanzie, le alienazioni o trasferimenti totali di magazzino senza contropartita e senza documentazione/garanzie possono costituire bancarotta fraudolenta per distrazione; la scomparsa delle scritture in prossimità del fallimento e la ritrovata documentazione in possesso dell'imputato legittimano la ricostruzione del dolo; l'onere probatorio a carico dell'amministratore cessato di dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture al successore. La Corte ha altresì rigettato i rilievi sulla determinazione della pena, ritenuta adeguatamente motivata. Esito pratico: conferma delle condanne e della pena rideterminata dalla Corte d'appello (anni 5 e mesi 6 di reclusione) salvo quanto già indicato come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    utilizzato come criterio di riferimento per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione di congruità della pena con richiamo a tale articolo se accompagnata da motivazione non manifestamente illogica

  • art. 132 cod. pen.

    richiamato come criterio generale di individuazione delle circostanze da valutare nella determinazione della pena

  • art. 62-bis, comma 3, cod. pen.

    richiamato per sottolineare che l'incensuratezza dell'imputato non costituisce automaticamente fattore positivo qualora altri elementi ostativi preponderino

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    norma richiamata dalla difesa per invocare il rigoroso scrutinio delle dichiarazioni del chiamato in correità; la Corte ha ritenuto comunque presenti riscontri esterni e complessivi tali da giustificare l'uso probatorio delle dichiarazioni

  • art. 197 e art. 197-bis cod. proc. pen.

    menzionati nel testo (art. 197-bis citato come "197-biscod. proc. pen." nel documento)

    richiamati nel contesto della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e dei riscontri esterni richiesti per le prove basate sulla parola dei coimputati

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016 (Incalza, Rv. 268867)

    Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867

    precisa che l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può estendersi a qualsivoglia documento contabile, non solo alle scritture obbligatorie ai fini fiscali o civilistici

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015 (Rossi, Rv. 265508)

    Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, Rossi, Rv. 265508

    distinzione tra bancarotta semplice documentale (riguardante le sole scritture obbligatorie) e bancarotta fraudolenta documentale di più ampio oggetto

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016 (Cosci, Rv. 268022-01)

    Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022-01

    afferma che l'alienazione di cespiti della fallita integra bancarotta per distrazione qualora non segua il pagamento del prezzo pattuito

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017 (Rv. 271839-01)

    Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839-01

    stabilisce l'onere dell'amministratore cessato di dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture al nuovo amministratore quando la mancata tenuta è contestata

Massime di principio

  • L'omissione o la distruzione di scritture anche non formalmente "obbligatorie" (es. scritture ausiliarie di magazzino) può integrare la bancarotta fraudolenta documentale se rende impossibile la ricostruzione del patrimonio e delle movimentazioni aziendali.
  • La cessione di beni o quote societarie senza incasso del prezzo, senza garanzie e/o a favore di prestanome può essere qualificata come bancarotta per distrazione quando dall'operazione emerga depauperamento dell'attivo e assenza di giustificazioni economiche plausibili.
  • Il trasferimento all'estero o la consegna all'esterno dell'intero magazzino senza titolo scritto, contropartita o prova di ritorni economici concreti può configurare distrazione, specialmente se l'operazione precede o è prossima al fallimento.
  • La sussistenza del dolo nella bancarotta fraudolenta può essere desunta dalle modalità e dal contesto temporale delle condotte (es. sparizione delle scritture in prossimità del fallimento, uso di prestanome, mancanza di recupero dei crediti), non solo da prova diretta di intenzione fraudolenta.
  • In Cassazione è preclusa la ricostruzione di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione fattuale sono spesso inammissibili; occorre contestare errori di diritto o vizio logico-giuridico nella motivazione.
  • L'onere di prova circa la consegna delle scritture a un amministratore subentrante grava su chi le deteneva; l'assenza di originali e la ritrovata documentazione in possesso dell'ex amministratore sono indici forti di occultamento doloso.
  • Le dichiarazioni di coimputati/chiamati in correità possono essere utilizzate come prova se accompagnate da riscontri esterni sufficienti; la loro valutazione richiede un esame complessivo e non meramente pedissequo.

Testo integrale

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