Cassazione Penale, Ordinanza n. 12207/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per un reato fallimentare indicato nel testo come art. 217 legge fallimentare. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la società non versasse a fine 2013 in stato di dissesto finanziario perché nell'attivo patrimoniale avrebbero dovuto essere comprese alcune autovetture di proprietà sociale. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza non era stata specificamente devoluta in appello ed era quindi inammissibile in sede di legittimità, oltre a essere una censura di fatto nuova. Con ulteriori censure il ricorrente ha contestato la ricostruzione della crisi societaria e, in particolare, la bancarotta semplice documentale; la Corte ha ritenuto che si trattasse ancora di doglianze in fatto, già adeguatamente confutate dai giudici di merito, i quali avevano motivato sul protratto stato di grave crisi della società, sulla necessità di richiedere il fallimento da tempo e sulla mancata tenuta delle scritture contabili per diversi anni. Con il secondo motivo l'imputato ha lamentato l'eccessività della pena; anche tale motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia congruamente motivata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
indicato come norma incriminatrice del fatto contestato; dal testo emerge il riferimento alla bancarotta semplice, anche documentale.
richiamato per affermare che in cassazione non possono dedursi questioni non specificamente devolute in appello, salvo eccezioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la graduazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte censure nuove su questioni di merito non specificamente devolute al giudice di appello, salvo i casi eccezionali di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- Le doglianze che richiedono una nuova valutazione del materiale fattuale o che si limitano a contestare la ricostruzione del merito sono inammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e coerente delle ragioni della decisione.
- La valutazione sulla gravità della crisi d'impresa e sulla necessità di richiedere tempestivamente il fallimento, così come l'apprezzamento sull'inosservanza prolungata degli obblighi contabili, appartiene al giudice di merito se sorretto da motivazione adeguata.
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione richiama in modo congruo gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
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