Cassazione Penale, Ordinanza n. 13760/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, fondata sulla negativa personalità dell'imputata e sull'elevato pericolo per la circolazione stradale. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già ritenuta responsabile nei giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo l'inadeguatezza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria difensiva ha inoltre chiesto la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, contestando le ragioni di inammissibilità prospettate nella fase preliminare. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché generici, non specificamente confrontati con la decisione impugnata e privi di una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza di merito.
Norme richiamate
Il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva quando nega le attenuanti generiche; è sufficiente indicare gli elementi ritenuti di preponderante rilevanza ostativi al beneficio.
Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, se ritenuto prevalente, relativo alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità esecutive.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito individui uno o più elementi di preponderante rilievo ostativi al beneficio, senza dover esaminare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente se fonda il giudizio su elementi attinenti alla personalità dell'imputato o alla gravità e modalità del fatto, purché vi sia un effettivo ancoraggio ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche, prive di specifico confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →