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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti del procedimento di conciliazione monocratica, relativo alle dichiarazioni dei colleghi della lavoratrice e alla documentazione aziendale acquisita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dipendente di una società privata, aveva attivato presso l’Ispettorato del lavoro un procedimento di conciliazione monocratica ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 124/2004, diretto a verificare lo svolgimento di mansioni superiori. Dopo che l’Ispettorato aveva comunicato l’insufficienza degli elementi raccolti a sostegno delle rivendicazioni contrattuali, la lavoratrice aveva chiesto di accedere a tutti gli atti del procedimento, comprese le dichiarazioni dei colleghi e la documentazione aziendale, per predisporre la difesa e valutare un’azione davanti al giudice del lavoro. L’amministrazione aveva consentito l’accesso solo ad alcuni documenti, negandolo per le dichiarazioni testimoniali e per la documentazione aziendale sulla base dell’art. 2, lett. c) e d), del D.M. n. 757/1994. La ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione del decreto ministeriale, la sua non applicabilità alla conciliazione monocratica, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, sostenendo la prevalenza delle esigenze difensive e l’assenza di un concreto pregiudizio alla riservatezza dei lavoratori o dell’impresa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che il procedimento di conciliazione monocratica sia funzionalmente connesso alle attività ispettive dell’Ispettorato e che non possa quindi essere sottoposto a un regime di accesso diverso da quello applicabile alle dichiarazioni raccolte nell’ambito dell’attività ispettiva. Tuttavia, il limite regolamentare all’accesso non opera in modo assoluto: l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 impone di garantire l’accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. La ricorrente aveva indicato in modo puntuale il nesso tra i documenti richiesti e la possibile tutela giudiziaria delle proprie pretese lavoristiche. L’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono sostituirsi al giudice del lavoro nella valutazione della rilevanza o decisività dei documenti per la controversia futura. Quanto alle dichiarazioni dei colleghi, il diritto di accesso prevale, ma deve essere esercitato mediante oscuramento dell’identità e degli altri dati personali dei dichiaranti, poiché la protezione da ritorsioni o indebite pressioni permane con riferimento ai lavoratori coinvolti, soprattutto se il rapporto è ancora in corso. Quanto alla documentazione aziendale, il generico richiamo alla riservatezza dell’impresa o al rischio di concorrenza non è sufficiente a superare il diritto di accesso difensivo, in assenza di una dimostrazione concreta della presenza di dati sensibili o giudiziari o di un effettivo pregiudizio. L’Ispettorato è stato ordinato di consentire l’accesso entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con esclusione dei dati idonei a identificare i lavoratori dichiaranti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 2, 6 e 7, l. n. 241/1990

    «la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»

    Le limitazioni all’accesso fondate sulla riservatezza devono essere bilanciate con il diritto di accesso difensivo. Quando il richiedente dimostri la necessità strumentale dei documenti per la tutela di interessi giuridici, l’accesso deve essere garantito, con i limiti più rigorosi previsti per dati sensibili e giudiziari.

  • art. 2, lett. c) e d), D.M. 4 novembre 1994, n. 757

    «documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi»; «documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza»

    Le categorie di documenti sottratti all’accesso non comportano un’esclusione automatica e assoluta, dovendo essere coordinate con il diritto di accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La tutela dei lavoratori impone comunque l’oscuramento dei dati identificativi e personali dei dichiaranti.

  • art. 11 d.lgs. n. 124/2004

    «Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro … la Direzione … può … avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate»

    La conciliazione monocratica è funzionalmente collegata alle competenze ispettive dell’Ispettorato del lavoro; pertanto, alle dichiarazioni raccolte nell’ambito della conciliazione si applicano i principi relativi all’accesso alla documentazione acquisita nell’attività ispettiva.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio sull’accesso non consente all’amministrazione o al giudice amministrativo di valutare anticipatamente l’influenza o la decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, valutazione riservata al giudice competente sulla controversia sostanziale.

  • art. 24 Cost.

    Le esigenze di difesa, quando effettive e specificamente rappresentate, possono prevalere sulla riservatezza dei terzi nei limiti necessari alla tutela dell’interesse giuridico del richiedente.

  • art. 2 Cost.

    La riservatezza dei lavoratori coinvolti costituisce posizione giuridica di rango primario e deve essere tutelata attraverso l’oscuramento dei dati personali non necessari all’esercizio del diritto di accesso.

  • art. 8 CEDU

    La tutela convenzionale della vita privata impone un’interpretazione proporzionata della disciplina dell’accesso, escludendo dall’ostensione i dati personali dei terzi non necessari.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso difensivo prevale sulle limitazioni regolamentari poste a tutela della riservatezza quando il richiedente indichi in modo specifico l’interesse giuridico da tutelare e il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la possibile iniziativa giudiziaria.
  • Le dichiarazioni rese da lavoratori nell’ambito di attività ispettive o di procedimenti di conciliazione monocratica non sono sottratte in modo assoluto all’accesso difensivo; l’ostensione deve però avvenire con l’oscuramento dell’identità e degli altri dati personali dei dichiaranti quando tali dati non siano necessari alla difesa.
  • La conciliazione monocratica prevista dall’art. 11 d.lgs. n. 124/2004 è funzionalmente connessa all’attività di vigilanza e ispettiva dell’Ispettorato del lavoro; le dichiarazioni raccolte nel relativo procedimento sono quindi soggette ai medesimi criteri di bilanciamento tra accesso e riservatezza applicabili agli atti ispettivi.
  • Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione e il giudice amministrativo non possono valutare anticipatamente la decisività o l’influenza dei documenti richiesti nell’eventuale giudizio di merito, poiché tale valutazione spetta al giudice competente sulla controversia sostanziale.
  • Il generico richiamo alla riservatezza dell’impresa o al rischio di indebita concorrenza non giustifica il diniego dell’accesso difensivo: occorre dimostrare in concreto l’effettivo pregiudizio, fermo il rispetto dei limiti relativi ai dati sensibili e giudiziari.
  • La strumentalità dell’accesso difensivo deve essere bilanciata con il principio di proporzionalità: sono ostensibili i contenuti documentali necessari alla difesa, ma devono essere esclusi o oscurati i dati personali dei terzi sovrabbondanti rispetto all’obiettivo perseguito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoPartecipazione al procedimento
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaTutela del terzo

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