Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14254/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo smentita dagli atti la doglianza relativa all'asserito aumento di pena per continuazione interna sul capo 2). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 13/09/2024. L'unica doglianza esaminata riguarda il trattamento sanzionatorio: il ricorrente sosteneva che fosse stato applicato un errato aumento di pena a titolo di continuazione interna per il reato indicato al capo 2). La Corte di cassazione ha però rilevato, dalla lettura della sentenza di primo grado, che per quel reato non era stato operato alcun aumento a titolo di continuazione interna, sicché la censura era infondata in fatto.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La doglianza del ricorrente riguardava il preteso aumento di pena a titolo di continuazione interna; la Corte ha escluso in fatto che tale aumento fosse stato applicato per il capo 2).

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla quantificazione della pena è infondata quando risulti dagli atti di merito che il trattamento sanzionatorio contestato non è stato in realtà applicato.
  • L'inammissibilità del ricorso consegue anche alla deduzione di un errore di calcolo della pena che sia smentito dalla sentenza di primo grado o dagli atti processuali richiamati dalla Corte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.