Cassazione Civile, Ordinanza n. 23529/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un istituto di credito, asseritamente creditore di una società mutuataria per il mancato rimborso di un mutuo fondiario, aveva convenuto in giudizio la società affittuaria e la società concedente l'affitto d'azienda chiedendo, in via principale, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di affitto d'azienda stipulato tra le convenute e, in via alternativa, la simulazione assoluta del medesimo contratto nei propri confronti. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo applicabile la disciplina speciale dell'art. 447-bis c.p.c., come se la lite riguardasse un rapporto di affitto d'azienda. La ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza denunciando violazione degli artt. 18, 20 e 28 c.p.c., degli artt. 1182 e 2901 c.c. e dell'art. 42 c.p.c., sostenendo che nelle azioni revocatorie la competenza territoriale va individuata in base ai criteri generali delle obbligazioni e, quindi, anche al foro del luogo di adempimento dell'obbligazione da tutelare; poiché il credito derivava da mutuo fondiario e il creditore aveva sede in Pesaro, il Tribunale competente sarebbe stato quello di Pesaro. La ricorrente ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 447-bis c.p.c. anche alla domanda subordinata di simulazione proposta da un terzo estraneo al contratto.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza: ha ritenuto erronea la decisione del Tribunale di Pesaro che aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Urbino. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha affermato che la competenza territoriale sulla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. si determina secondo i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con riferimento all'obbligazione da tutelare e non al negozio impugnato. Ha quindi escluso l'applicazione dell'art. 447-bis c.p.c., rilevando che la controversia non investiva la validità o i diritti nascenti dal contratto di affitto d'azienda, ma la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore; anche la domanda alternativa di simulazione, proposta da un terzo, non ricadeva nella competenza speciale delle controversie sul rapporto di affitto. È stata pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Pesaro, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione e condanna della sola società che aveva resistito all'eccezione di competenza al pagamento delle spese del regolamento.
Norme richiamate
indicato come fondamento del regolamento necessario di competenza avverso la sentenza declinatoria di competenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio denunciato per violazione di legge
richiamato tra i criteri generali di collegamento per la competenza territoriale nelle controversie di obbligazione
richiamato tra i criteri alternativi di competenza territoriale applicabili all'azione revocatoria
invocato nel ricorso tra le norme sulla competenza territoriale
richiamato per affermare che l'obbligazione di pagamento doveva adempiersi presso il domicilio del creditore
qualificato come azione revocatoria diretta alla tutela della garanzia patrimoniale del creditore mediante declaratoria di inefficacia relativa del negozio fraudolento
ritenuto inapplicabile alla controversia, perché la lite non riguardava il rapporto di affitto d'azienda tra le parti ma l'azione revocatoria proposta dal creditore
richiamato per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. la competenza territoriale si determina con riguardo all'obbligazione che il creditore intende conservare, e non al negozio dispositivo impugnato.
- In tali controversie l'eccezione di incompetenza territoriale non può essere limitata al solo foro generale del convenuto, ma deve investire tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili alle obbligazioni.
- La disciplina speciale della competenza prevista per le controversie in materia di affitto d'azienda non si applica quando il petitum sostanziale riguarda la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore e non la validità o i diritti nascenti dal contratto di affitto.
- La domanda di simulazione proposta da un terzo estraneo al contratto non rientra, per ciò solo, nelle controversie sul rapporto riservate alle parti del medesimo rapporto contrattuale.
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