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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16584/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente pubblico, cessato dal servizio per pensionamento, ha chiesto in giudizio il pagamento di somme a titolo di compenso incentivante per attività connesse alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche svolte in un determinato arco temporale. Egli ha fondato la pretesa sull’art. 18 della legge n. 109 del 1994 e su 14 schede predisposte dagli uffici e sottoscritte dal RUP, sostenendo che l’incentivo fosse dovuto per il solo fatto dell’attività svolta, anche se l’opera non era poi stata appaltata o realizzata. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo una somma limitata per alcune schede già pagate parzialmente, e la corte d’appello ha respinto il gravame del lavoratore, ritenendo che il compenso incentivante presupponesse un’opera effettivamente posta a base di gara e appaltata, quindi una concreta utilità per l’amministrazione. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato carenza e illogicità della motivazione, asserita contraddittorietà rispetto alla documentazione prodotta e violazione del regolamento di applicazione dell’art. 18 della legge n. 109/1994, ribadendo che il compenso sarebbe dovuto anche in assenza di appalto o di completamento dell’opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che il principio richiamato dal ricorrente sulla nascita del diritto per effetto della prestazione svolta riguardava un diverso profilo, cioè l’esigibilità del compenso a fronte del mancato avvio o completamento della procedura di liquidazione, non la spettanza del diritto in sé. Nel caso concreto, invece, era controversa proprio la spettanza dell’incentivo in mancanza di appalto dell’opera, e la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato il compenso perché l’attività progettuale non si era tradotta in un’opera oggetto di gara e di appalto, mancando la concreta utilità per l’amministrazione richiesta dalla disciplina derogatoria dell’incentivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 109 del 1994

    l’incentivo per la progettazione costituisce eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione pubblica e spetta solo se l’attività di progettazione si inserisce in un quadro di opera pubblica effettivamente destinata ad appalto, con concreta utilità per l’amministrazione.

  • art. 6 legge n. 127 del 1997

    gli enti sono chiamati a emanare un regolamento che disciplini i presupposti del compenso incentivante.

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    per i dirigenti vale il principio di onnicomprensività della retribuzione, al quale l’incentivo per la progettazione deroga in modo speciale e non estensibile.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    per il restante personale il trattamento economico fondamentale e accessorio è quello previsto dalla contrattazione collettiva, entro i limiti di legge.

  • art. 92 d.lgs. n. 163 del 2006

    la disciplina successiva è richiamata come in sostanziale continuità con l’art. 18 della legge n. 109/1994.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il compenso incentivante per la progettazione nelle amministrazioni pubbliche ha natura retributiva accessoria e premiale, ma opera come disciplina eccezionale rispetto al principio di onnicomprensività e quindi non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • Perché sorga il diritto all’incentivo non basta l’attività tecnica in sé: occorre che essa si collochi nell’ambito di un’opera pubblica effettivamente destinata a gara o ad appalto, con una concreta utilità per l’amministrazione e un quid novi rispetto all’attività ordinaria.
  • La mancata attivazione o conclusione della procedura di liquidazione non esclude di per sé l’azione del dipendente quando il diritto sostanziale sia già sorto; ma tale principio non opera se manca in origine il presupposto della spettanza del compenso.
  • In tema di incentivi tecnici pubblici, la misura del fondo e delle percentuali rapportata all’importo dell’appalto conferma che il diritto è funzionalmente collegato alla procedura di affidamento dell’opera e non alla mera redazione di progetti non seguiti da appalto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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