Cassazione Penale, Ordinanza n. 31217/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità mirassero a una non consentita rivalutazione del merito e che la censura sul trattamento sanzionatorio fosse generica e non confrontata con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il primo motivo contestava la sussistenza della responsabilità penale, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e di adozione di una diversa ricostruzione dei fatti, senza una reale critica agli argomenti già esaminati in appello. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena, ma è stato giudicato aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi e la gravità dei precedenti penali del ricorrente.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per evasione.
Richiamata implicitamente nella censura sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione per assenza di elementi positivi e per la gravità dei precedenti penali.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti se il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che investe la responsabilità penale è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla lettura delle prove compiuta dal giudice di merito, che abbia invece svolto una valutazione globale, logica e coerente del compendio probatorio.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è aspecifica se non si misura con gli argomenti della decisione impugnata, specie quando questa valorizzi l'assenza di elementi favorevoli e la gravità dei precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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