Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21068/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da un’azione negatoria servitutis proposta dalla proprietaria di un fondo per far dichiarare inesistente il preteso diritto di passaggio esercitato dai vicini attraverso un giardino di sua esclusiva proprietà. I convenuti avevano resistito e proposto domanda riconvenzionale di confessoria servitutis, sostenendo l’esistenza di una servitù di passaggio a favore delle loro unità immobiliari, che la Corte d’appello ha poi dichiarato esistente per destinazione del padre di famiglia. Il ricorso per cassazione contesta: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra/extra petizione, assumendo che la servitù sia stata riconosciuta anche a favore di un bene diverso da quello dedotto in domanda; 2) violazione dell’art. 1062 c.c., deducendo che la destinazione del padre di famiglia non sarebbe configurabile perché i beni provenivano da titolari diversi; 3) violazione degli artt. 1024 e 1028 c.c. per mancanza di utilitas del passaggio; 4) violazione dell’art. 1061 c.c. per difetto di apparenza della servitù; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. quanto all’onere della prova dell’apparenza; 6) violazione dell’art. 1117 c.c. sulla natura condominiale del portone di accesso; 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo corretta la censura secondo cui la servitù per destinazione del padre di famiglia non può sorgere quando i fondi provengono da più proprietari, e non rileva che i venditori siano formalmente gli stessi se per uno degli atti essi hanno agito solo come procuratori. Ha rigettato il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibili il quarto, il quinto e il sesto, e dichiarato assorbito il settimo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio non è stato riconosciuto perché la domanda riconvenzionale, letta nel suo complesso, comprendeva tutte le unità immobiliari dei convenuti; non vi è stata pronuncia su bene estraneo alla domanda così come effettivamente formulata

  • art. 1062 c.c.

    la servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone l’originaria appartenenza di entrambi i fondi a un unico proprietario; non è configurabile se i beni derivano da più titolari, anche se i venditori formali coincidono

  • art. 1024 c.c.

    richiamato insieme all’art. 1028 c.c. per escludere il difetto di utilitas dedotto dalla ricorrente, ritenendo che l’utilità di un secondo accesso al fondo sia apprezzabile

  • art. 1028 c.c.

    la utilitas della servitù di passaggio è stata ritenuta sussistente come questione di merito non scalfita dalla censura

  • art. 1061 c.c.

    la doglianza sull’assenza di apparenza è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la censura sull’onere della prova dell’apparenza è stata respinta perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale non consentita in cassazione

  • art. 1117 c.c.

    la questione sulla natura condominiale del portone è stata considerata priva di decisività, trattandosi di affermazione non costituente ratio decidendi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito dall’accoglimento parziale del ricorso

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito dall’accoglimento parziale del ricorso

Massime di principio

  • La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che i fondi interessati provengano da un originario unico proprietario; se i cespiti derivano da distinti titolari, il relativo titolo costitutivo non può essere ravvisato.
  • In cassazione, la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l’esatta sussunzione di un fatto ormai accertato; non è consentito proporre sotto la veste di error in iudicando una diversa ricostruzione del compendio fattuale.
  • La verifica dell’apparenza della servitù e dell’utilitas del fondo dominante, quando dipende dall’accertamento concreto delle opere e delle modalità di esercizio, tende a risolversi in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Una questione è inammissibile per difetto di decisività quando la statuizione censurata non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma un mero obiter dictum.
  • Le censure relative all’onere della prova non possono essere utilizzate per ottenere in sede di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.