Cassazione Penale, Ordinanza n. 22317/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione resa in rito abbreviato dal Tribunale, aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. I motivi dedotti erano tre: (1) contestazione della conferma del giudizio di colpevolezza; (2) deduzione della violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; (3) censura sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano inammissibili perché i relativi temi non erano stati devoluti con l'appello e, quanto alla responsabilità, l'imputato aveva ammesso i fatti; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano valorizzato il notevole quantitativo di stupefacente rinvenuto in casa, suddiviso in panetti con loghi differenti, e la presenza di materiale per il confezionamento, elementi ritenuti ostativi alla prevalenza delle attenuanti generiche, pur essendo stata la pena già mitigata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibili in sede di legittimità i profili relativi alla responsabilità e all'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 perché non devoluti con l'appello, e ha giudicato manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice in materia di stupefacenti alla base della condanna confermata in appello.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
aggravante speciale evocata dalla difesa, ritenuta tema non devoluto con l'appello e quindi non scrutinabile in cassazione nel caso concreto.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato implicitamente dal perimetro del giudizio di legittimità, nel quale non possono essere riproposte mere rivalutazioni di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili questioni non devolute con l'appello, quando il tema non sia stato oggetto di specifico motivo di gravame nel merito.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile se l'imputato ha già ammesso i fatti e la doglianza mira soltanto a una diversa valutazione del compendio probatorio.
- La deduzione di un'aggravante speciale non può essere esaminata in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.
- La doglianza sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito indica elementi oggettivi e razionali ostativi, come la rilevante quantità di stupefacente e la presenza di strumenti per il confezionamento.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito; la Corte interviene solo su vizi logici o giuridici della motivazione, non su differenti apprezzamenti dei fatti.
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