Sentenza del 30/12/2015 n. 26050 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio contro una cartella di pagamento. L'appello era stato notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché presso il nuovo domicilio eletto dal contribuente nella notificazione della sentenza, e tramite un messo speciale dell'ufficio anziché un ufficiale giudiziario. La CTR aveva ritenuto che tali vizi non fossero sanati dalla costituzione del contribuente, avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero per difetto di legittimazione attiva, poiché nel giudizio di appello aveva partecipato soltanto l'Agenzia delle entrate, con conseguente estromissione implicita del Ministero. Ha invece accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la nullità della notificazione dell'appello è sanata retroattivamente dalla costituzione della parte appellata, anche se effettuata per eccepire la nullità. Inoltre, la notificazione eseguita dal messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria è equiparata a quella dell'ufficiale giudiziario. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per le spese; il secondo motivo, relativo al merito, è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Art. 156, comma 2, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La costituzione della parte resistente o appellata sana retroattivamente la nullità della notificazione dell'atto, anche quando la costituzione sia avvenuta esclusivamente per eccepire il vizio, purché la costituzione sia valida.
Art. 291 codice di procedura civile
La notificazione nulla, ma non inesistente, deve essere rinnovata d'ufficio quando la parte destinataria non si sia validamente costituita in giudizio.
Art. 16, comma 4, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
L'ufficio o l'ente locale può provvedere anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria.
Nel processo tributario la notificazione degli atti processuali effettuata dal messo comunale o dal messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria equivale integralmente a quella eseguita dall'ufficiale giudiziario.
Decreto legislativo n. 300 del 1999
Dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali sono divenute operative e, quando subentrano nel giudizio e il contribuente accetta il contraddittorio nei loro confronti, il Ministero può risultare implicitamente estromesso, perdendo la legittimazione a impugnare.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere tra notificazione nulla e notificazione inesistente: la nullità può essere sanata retroattivamente dalla costituzione valida del destinatario, mentre l'inesistenza non beneficia normalmente della stessa sanatoria.
- La costituzione dell'intimato sana la nullità della notificazione anche se avviene dopo la scadenza del termine per impugnare, purché l'atto sia comunque pervenuto al destinatario e la costituzione sia rituale.
- La notificazione dell'appello a un domicilio diverso da quello eletto può integrare una nullità, non necessariamente l'inesistenza, e può quindi essere sanata oppure comportare la rinnovazione della notifica.
- Nel contenzioso tributario la notificazione degli atti processuali da parte di un messo comunale o di un messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria è, in linea generale, valida ed equiparata a quella dell'ufficiale giudiziario.
- Dopo il subentro operativo dell'Agenzia delle entrate, la legittimazione a impugnare può spettare soltanto all'Agenzia se essa è l'unica parte del giudizio di appello e il contribuente ha accettato il contraddittorio nei suoi confronti.
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