Cassazione Civile, Ordinanza n. 34764/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata aveva ottenuto in sede di opposizione la liquidazione di un indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, in misura leggermente superiore a quella riconosciuta con decreto monocratico, perché la Corte d'appello aveva aggiunto agli interessi legali maturati sul credito principale. La Corte territoriale aveva però compensato le spese di lite richiamando la mutata giurisprudenza della Cassazione. Contro tale statuizione è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la compensazione fosse stata disposta senza un reale e specifico riferimento a un effettivo mutamento giurisprudenziale e con motivazione meramente apparente o congetturale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo relativo alla compensazione delle spese. Ha osservato che, nel testo vigente dell'art. 92 c.p.c. applicabile al giudizio introdotto nel 2019, la compensazione è consentita anche in caso di mutamento della giurisprudenza, ma nel provvedimento impugnato tale mutamento era evocato solo in modo assertivo e non spiegato. La motivazione è stata quindi giudicata apparente e il decreto è stato cassato limitatamente a questo capo. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
vigente testo; compensazione delle spese anche in caso di mutamento di giurisprudenza
La compensazione, anche parziale, delle spese è ammessa nelle ipotesi previste dalla norma vigente; se il giudice la fonda sul mutamento di giurisprudenza, deve indicarlo in modo concreto e non meramente assertivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
riformulazione ... come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione
In cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti dell'assenza o apparenza della motivazione.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare il provvedimento e decidere direttamente nel merito.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3
parametro di liquidazione dell'indennizzo
Il credito per interessi, quale accessorio del capitale, va considerato ai fini della valutazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, quando sia motivata con il mutamento di giurisprudenza, richiede un effettivo riferimento a un concreto cambio di orientamento e non può essere giustificata con formule generiche o meramente congetturali.
- La motivazione del provvedimento è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, né il collegamento tra la regola applicata e il caso concreto.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale: sono rilevanti solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Se il provvedimento impugnato è cassato e la causa non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito anche sulle spese.
- Ai fini della quantificazione dell'indennizzo per irragionevole durata, il credito per interessi, in quanto accessorio del capitale, può rilevare nella valutazione della consistenza economica della vicenda.
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