Cassazione Penale, Sentenza n. 19570/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma (16/03/2021) che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela nei confronti degli imputati, i quali erano stati accusati di appropriazione indebita di somme appartenenti a NATICCHIONI Antonietta (deceduta). I ricorrenti sostengono che la querela, depositata il 18/01/2013, era tempestiva perché preceduta da una diffida inviata il 22/10/2012 (ricevuta dai resistenti il 13/11/2012 e il 25/10/2012) e che solo allora fu chiara la volontà appropriativa degli imputati; aggiungono che prima erano intervenute parziali restituzioni e che era necessario accertare quali prelievi fossero destinati alle spese sanitarie della de cuius e quali costituivano appropriazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che le parti civili non avessero interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento per improcedibilità dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia processuale che non arreca vantaggio ai fini dell'azione civilistica. Ha inoltre ricordato che, trattandosi di appropriazione indebita, la persona offesa era la stessa NATICCHIONI Antonietta, che era deceduta prima di proporre querela; la sua morte ha estinto il diritto di querela ai sensi dell'art. 126 cod. pen., rendendo quindi inammissibile l'impugnazione dei legittimi eredi. Conseguenze pratiche: i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; le spese fra le parti private sono compensate.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione: la Corte valuta la censura sui profili di diritto processuale indicati dai ricorrenti e ne dichiara l'inammissibilità quando manca interesse dell'impugnante.
La sentenza interpreta questa norma nel senso che, per i reati procedibili a querela, la morte della persona offesa estingue il diritto di querela: se la querela non è stata proposta dalla vittima prima della morte, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese e per l'irrogazione della somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è giudicato inammissibile e emergono profili di colpa nella sua proposizione.
Massime di principio
- Nel caso di reati procedibili a querela (es. appropriazione indebita, salvo diversa previsione), la querela è un diritto personale della persona offesa: se la persona offesa muore prima di averla proposta, il diritto di querela si estingue (art. 126 c.p.), con la conseguenza che l'azione penale non può essere iniziata dai terzi.
- Una diffida o una lettera di messa in mora (diffida a restituire) non sostituisce la querela penale: la ricezione di una raccomandata non equivale all'esercizio del diritto di querela e di per sé non interrompe o riattiva termini processuali penali.
- Le parti civili (eredi che agiscono come soggetti danneggiati nel processo penale) possono avere interesse a costituirsi in giudizio, ma hanno un interesse limitato ad impugnare pronunce di improcedibilità per difetto di querela: la giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile il loro ricorso contro pronunce meramente processuali che non producono vantaggi per l'azione civilistica.
- Quando si sospetta una condotta illecita che richiede querela, è consigliabile presentare tempestivamente la querela a cura della persona offesa (o valutare subito gli eventuali rimedi civili) per evitare l'estinzione del diritto in caso di eventi sopravvenuti (es. decesso).
- In sede di impugnazione, proporre motivi manifestamente privi di rilievo o fondati su errate premesse di diritto può comportare la condanna alle spese e, se ricorre colpa nella proposizione del ricorso, anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
- Eccezione: la titolarità del diritto di querela può assumere rilievo diverso in ipotesi particolari (es. reati commessi contro incapaci o casi regolati da disposizioni specifiche), per cui va sempre verificata la normativa applicabile e le condizioni soggettive della persona offesa.
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