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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21308/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 23254/2021 che aveva rigettato il suo ricorso principale e accolto il gravame incidentale del Condominio. I motivi riproposti contestano: (1) la legittimità di un acconto a titolo di compenso straordinario all'amministratore (violazione e falsa applicazione di numerosi articoli del codice civile, del regolamento condominiale e del DPR n. 645/1994); (2) la nullità o annullabilità di delibere assembleari che derogano i criteri di ripartizione delle spese (artt. 1135 e 1137 c.c.); (3) la mancata condanna al risarcimento ex artt. 89 e 96 c.p.c. e art. 2059 c.c. La Corte ha ritenuto che si tratti di un secondo ricorso per cassazione che ripropone le stesse doglianze già decidere con l'ordinanza n. 23254/2021 e pertanto inammissibile.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché si tratta di un nuovo ricorso per cassazione avverso pronunce della stessa Corte, rimettendo che le decisioni della Suprema Corte non sono impugnabili con i mezzi previsti dall'art. 360 c.p.c. ma solo mediante revocazione o opposizione di terzo nei limiti di legge. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in euro 1.700 (di cui euro 200 di esborsi), oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e al pagamento di euro 1.000 ai sensi del quarto comma dell'art. 385 c.p.c. È inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiamata in relazione al ricorso per cassazione e ai principi sul giusto processo; utilizzata come base costituzionale per il sindacato sulle pronunce giudiziarie.

  • Codice Civile, artt. 1130, 1131, 1135, 1136, 1137, 1138

    Richiamati nelle censure relative alla gestione condominiale, alla nomina e poteri dell'amministratore e ai criteri di ripartizione delle spese; la Corte non ha invece esaminato nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.

  • Codice Civile, artt. 1325, 1709, 1720, 2233

    Norme richiamate con riguardo a rapporti obbligatori e all'applicazione dei criteri di ripartizione e compenso: la loro violazione era parte delle doglianze sostanziali riproposte ma non sono state valutate nel merito.

  • Regolamento condominiale, art. 5, lett. a

    Censurata dalla ricorrente in relazione alla legittimità dell'acconto corrisposto all'amministratore; la Corte non si è pronunciata sul merito per inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 645/1994, artt. 18, 19, 26

    Richiamati in riferimento a presunte violazioni formali e amministrative connesse alla gestione condominiale contestata; non esaminati nel merito.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 89 e 96

    Invocati per la richiesta di condanna agli oneri di soccombenza e risarcimento; la Corte ha però rigettato il ricorso per ragioni processuali senza entrare nel merito della richiesta risarcitoria.

  • Codice Civile, art. 2059

    Riferito alla liquidazione dei danni; parte della doglianza sostanziale non esaminata per inammissibilità.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, n. 3

    La Corte osserva che le sentenze e le ordinanze della stessa Corte non sono impugnabili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; il ricorso che denuncia violazioni ai sensi del n. 3 è quindi improcedibile se diretto contro pronunce della Cassazione.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 391-bis e 391-ter

    Indicano i rimedi contro le pronunce della Cassazione (revocazione e opposizione di terzo) che sono gli unici mezzi ammessi e non il secondo ricorso per cassazione; la Corte richiama tali istituti per motivare l'inammissibilità.

  • Codice di Procedura Civile, art. 385, comma 4

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma in favore del controricorrente per avere proposto un mezzo di impugnazione inammissibile; la sanzione è stata quantificata in euro 1.000.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Richiamato con riferimento al contributo unificato: la Corte constata la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un importo aggiuntivo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Non è possibile proporre un secondo ricorso per cassazione avverso pronunce della Corte di Cassazione che abbiano già deciso sulle medesime doglianze: le decisioni della Suprema Corte non sono impugnabili con i mezzi ordinari dell'art. 360 c.p.c.
  • Le pronunce della Cassazione possono essere impugnate solo nei rimedi straordinari previsti (revocazione, opposizione di terzo) e solo se ricorrono i presupposti specifici previsti dalla legge.
  • Se si ripropongono le stesse doglianze già rigettate dalla Cassazione il ricorso sarà dichiarato inammissibile per manifesta improcedibilità, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione ex art. 385 c.p.c.
  • Prima di proporre un nuovo rimedio processuale contro una decisione della Cassazione è necessario verificare attentamente la natura del rimedio ammissibile (revocazione vs. ricorso ordinario) e l'esistenza dei presupposti sostanziali e formali richiesti.
  • Le spese seguono la soccombenza: in caso di ricorso manifestamente inammissibile o improcedibile è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme equitative a favore della controparte.
  • Nel contenzioso condominiale è opportuno valutare tempestivamente i rimedi di impugnazione previsti per le delibere assembleari (termini, motivi di nullità o annullabilità) e le specifiche norme di legge e regolamento prima di ricorrere in Cassazione.

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