Sentenza n. 11666/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi d’affari datato 26/02/2025 n. 20250000454, (materialmente consegnato al ricorrente in data 03/03/2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso per motivi d'affari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione degli affari esteri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso per motivi d'affari. L'amministrazione resistente ha eccepito l'irregolarità della procura alle liti e, in subordine, l'infondatezza del ricorso. Il TAR aveva già concesso un termine, successivamente prorogato, per la regolarizzazione della procura. Tuttavia, la procura depositata non risultava sottoscritta e autenticata secondo le forme richieste per gli atti rilasciati all'estero: autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, non essendo sufficiente l'autenticazione del difensore italiano, neppure mediante collegamento video a distanza, e legalizzazione consolare italiana oppure apostille, ove applicabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dello jus postulandi, senza esaminare il merito della legittimità del diniego del visto. Il giudice ha precisato che la procura rilasciata all'estero deve essere autenticata da un pubblico ufficiale abilitato secondo la legge dello Stato estero e, per poter produrre effetti in Italia, deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure munita di apostille nei casi previsti dalla Convenzione dell'Aja. La procura depositata, nonostante il termine concesso per la regolarizzazione, non possedeva tali requisiti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
Gli atti e documenti formati all'estero devono essere legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo quanto diversamente previsto.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
La disposizione è richiamata quale base della necessità della legalizzazione consolare degli atti esteri destinati a essere fatti valere in Italia.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, la legalizzazione consolare può essere sostituita dall'apposizione dell'apostille.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostille.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non è sufficiente l'autenticazione effettuata dal difensore italiano, il cui potere non si estende oltre il territorio nazionale, neppure mediante collegamenti video a distanza.
- Per poter essere utilizzata in un processo amministrativo italiano, la procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita dell'apostille.
- La mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine concesso dal giudice determina il difetto dello jus postulandi e l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito.
Come è indicizzato
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