Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49231/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati connessi al narcotraffico (art. 74 e art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente contestava: 1) carenza di motivazione e mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione (art. 74), sostenendo che la condotta costituisse mero concorso nel reato; 2) necessità di riqualificazione nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 (fattispecie di minore gravità); 3) che i reati fine dovessero rientrare nelle ipotesi "lieve" di cui all'art. 73, comma 5; 4) inesistenza del pericolo di recidiva e della attualità del vincolo associativo considerato il tempo trascorso; 5) inadeguatezza della misura carceraria e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari (art. 292 lett. c-bis e art. 275 c.3 e c.4 c.p.p.); 6) generica omissione motivazionale in ordine al fumus commissi delicti e al periculum libertatis.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: i motivi non hanno fornito un concreto ed effettivo confronto con la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva dettagliatamente confutato le censure. La Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi circa la partecipazione di Zuccaro all'associazione dedita al narcotraffico e circa i reati fine (non riqualificabili nelle ipotesi "lieve" né riducibili all'art. 74, comma 6) per le quantità, la qualità delle sostanze, il canale di approvvigionamento e l'organizzazione emersa dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori. Ha altresì confermato la sussistenza delle esigenze cautelari: la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. non è stata efficacemente superata dal ricorrente con allegazioni precise; il sequestro di stupefacente all'atto dell'arresto ha poi reso inidonea una misura meno afflittiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e disposto l'inoltro del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 309/1990

    commi 1 e 2 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); comma 6 (ipotesi di minore gravità)

    La Corte ha ritenuto che l'art. 74 non potesse essere interpretato nella versione "comma 6" per il caso concreto: l'associazione aveva caratteri di organizzazione stabile e operatività su ampia scala (quantitativi, qualità delle sostanze, canale estero di approvvigionamento), incompatibili con la limitazione alla sola commissione di fatti di lieve entità.

  • art. 73 DPR 309/1990

    I reati "fine" contestati sono stati ritenuti non riconducibili alle ipotesi lievi del comma 5. La Corte valorizza non solo il dato ponderale ma anche la qualità delle sostanze, la continuità e l'organizzazione della condotta per escludere la lieve entità.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il rimedio dell'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame; il ricorso doveva confrontarsi concretamente con la motivazione impugnata.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Il comma 3 prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; tale presunzione può essere superata solo da allegazioni idonee e precise. Il comma 4 richiede motivazione specifica quando si discuta della necessità della misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione e che il ricorrente non abbia prodotto allegazioni concrete per ribaltare la presunzione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'adeguatezza della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione difensiva non abbia dimostrato che una misura meno afflittiva fosse adeguata, anche alla luce del sequestro di stupefacente e del quadro indiziario complessivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    Previsione sul dovere della Cancelleria di trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali allo stato cautelare; la Corte ordina tale trasmissione.

Massime di principio

  • Per contrastare una custodia cautelare per reati di traffico di stupefacenti è necessario fornire allegazioni e prove concrete e puntuali che superino la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.; argomentazioni generiche o astratte sono inammissibili.
  • La riqualificazione dell'associazione o dei reati fine in ipotesi meno gravi (art. 74 comma 6 o art. 73 comma 5) richiede non solo il richiamo a modesti quantitativi sequestrati, ma una valutazione complessiva di tutte le fonti probatorie (intercettazioni, modalità di approvvigionamento, continuità, ruolo nell'organizzazione).
  • Il mero dato temporale (il tempo trascorso dagli ultimi fatti) non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: deve essere dimostrata la cessazione effettiva del vincolo associativo o l'assenza di rischio concreto e attuale.
  • Se al momento dell'esecuzione della misura vengono sequestrate sostanze o emergono elementi che confermano l'operatività, questo rafforza l'adeguatezza della misura carceraria e rende più difficile ottenere misure cautelari meno afflittive.
  • In sede di gravame è essenziale confrontare punto per punto la motivazione del giudice di merito: rilievi vaghi o mancata indicazione dei passaggi ritenuti errati determinano tipicamente l'inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.