Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31615/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo. La corte d'appello, su impugnazione dei mutuatari, aveva ritenuto che la somma tra interessi corrispettivi e interessi moratori pattuiti nel contratto superasse il tasso soglia antiusura e, per effetto della clausola usuraria, aveva limitato il debito alla sola restituzione del capitale. La banca, quale incorporante della mutuante originaria, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo: che è errato sommare interessi corrispettivi e moratori, perché hanno funzione e presupposti diversi; che non è corretta una verifica dell'usurarietà dei moratori sulla base di un raffronto indistinto con il tasso soglia dei corrispettivi, in mancanza di un parametro coerente; che, comunque, la sentenza aveva escluso indebitamente sia gli interessi moratori sia quelli corrispettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che la verifica dell'usurarietà non può essere compiuta sommando interessi corrispettivi e moratori, poiché si tratta di voci eterogenee e alternative. Ha quindi precisato che i due tipi di interessi vanno confrontati separatamente con le soglie di legge, applicando per i corrispettivi l'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 e per i moratori i criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 19597/2020. È rimasta assorbita la questione sul rimedio applicabile in caso di mora usuraria, che la Corte richiama nel senso già affermato dalle Sezioni Unite: non spettano gli interessi moratori nella misura pattuita, ma solo in quella dei corrispettivi leciti ex art. 1224, comma 1, c.c.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina dell'usura.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La clausola usuraria comporta l'inefficacia della pattuizione di interessi usurari; la Corte richiama anche il diverso esito per gli interessi moratori usurari secondo le Sezioni Unite.

  • art. 2, comma 4, L. n. 108/1996

    Per gli interessi corrispettivi il raffronto con il tasso soglia va effettuato secondo il tasso medio rilevato e aumentato della metà, tenendo conto della disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 2, comma 1, L. n. 108/1996

    I decreti ministeriali rilevanti per il confronto antiusura possono essere utilizzati anche per gli interessi moratori se contengono la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Richiamato nel passaggio relativo al rimedio per la mora usuraria: in tal caso gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita, ma nella misura dei corrispettivi leciti.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'usurarietà del mutuo, interessi corrispettivi e interessi moratori non possono essere sommati tra loro, perché hanno funzione, presupposti ed efficacia diversi: i primi remunerano il godimento del capitale, i secondi hanno funzione risarcitoria/punitiva da ritardo nell'adempimento.
  • La verifica dell'usura deve essere condotta separatamente per le due categorie di interessi, confrontando i corrispettivi con il tasso soglia applicabile ai corrispettivi e i moratori con il parametro elaborato per gli interessi di mora secondo la disciplina e la giurisprudenza di legittimità.
  • Quando i decreti ministeriali attuativi della legge antiusura contengono la rilevazione della maggiorazione media dei moratori, il confronto va fatto utilizzando tale dato; in mancanza, il raffronto deve avvenire tra il TEG del singolo rapporto comprensivo della mora e il TEGM rilevato nei decreti.
  • L'eventuale usurarietà della clausola di mora non comporta automaticamente la caducazione dell'intero piano degli interessi del mutuo: il tema del rimedio va distinto dal tema del superamento del tasso soglia e, secondo l'indirizzo richiamato, la mora non è dovuta nella misura usuraria pattuita ma nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.