Sentenza n. 4725/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0047347.26-11-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge -Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, fondato anche sul parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, il riconoscimento del corso di formazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo che l'attestato non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti giuridici per essere valutato come titolo abilitante in Italia. In via subordinata, il Ministero aveva svolto una comparazione tra il percorso estero e quello italiano previsto dal d.m. 30 settembre 2011, rilevando differenze quantitative e qualitative, nonché modalità formative blended e la diversa qualificazione del sostegno come educativo anziché didattico. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi, tra cui difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata valutazione effettiva e specifica delle conoscenze, abilità, competenze ed esperienza professionale acquisite, nonché omessa considerazione di possibili misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha premesso che, quando la direttiva 2005/36/CE non trova applicazione per mancanza di una qualifica professionale riconosciuta nello Stato d'origine, le autorità nazionali devono comunque, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti e confrontare le competenze attestate con quelle richieste dalla normativa nazionale. L'assenza di un titolo abilitativo straniero non costituisce una barriera preconcetta alla valutazione. Nel caso concreto, la comparazione ministeriale era stata fondata su rilievi generali e formali e non aveva effettuato un confronto effettivo tra le materie dei due percorsi; la documentazione prodotta evidenziava invece un tirocinio curriculare di 300 ore e una significativa sovrapposizione tra gli insegnamenti spagnoli e quelli previsti dall'Allegato B del d.m. 30 settembre 2011. Inoltre, l'Amministrazione non aveva valutato l'adozione di misure compensative, pur potendo colmare eventuali differenze sostanziali mediante attività didattiche, laboratoriali o di tirocinio aggiuntive. Il TAR ha valorizzato anche il sopravvenuto quadro normativo dei percorsi speciali di cui all'art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024, e al d.i. 77/2025, rilevando che il medesimo titolo rilasciato dall'università spagnola era stato ritenuto idoneo per l'ammissione a tali percorsi. Ne consegue l'obbligo dell'Amministrazione di svolgere un'analisi approfondita della formazione e dell'esperienza complessivamente maturate e di valutare, se necessario, misure compensative proporzionate e adeguate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Disciplina la domanda di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento presuppone, nell'ordinario ambito della direttiva, che la qualifica acquisita nello Stato d'origine consenta al titolare di esercitarvi la stessa professione; il riconoscimento nello Stato ospitante consente l'accesso alla medesima professione alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante.
artt. 45 e 49 TFUE
Anche fuori dall'ambito della direttiva 2005/36/CE, impongono allo Stato ospitante di valutare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente e di confrontare le competenze possedute con quelle richieste dalla normativa nazionale.
Ricollega al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accesso alla professione nello Stato ospitante alle condizioni applicabili ai cittadini nazionali.
art. 3 d.m. 30 settembre 2011
Prevede requisiti relativi ai corsi italiani di specializzazione per le attività di sostegno; tali requisiti non possono essere utilizzati senza una concreta comparazione delle competenze acquisite all'estero.
Allegato B d.m. 30 settembre 2011
Individua gli insegnamenti del percorso italiano di specializzazione, da porre a confronto effettivo con le materie del percorso estero.
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Introduce percorsi di specializzazione per chi abbia seguito all'estero percorsi formativi sul sostegno e abbia presentato istanza di riconoscimento in determinate condizioni, rinviando a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di qualità.
artt. 3 e 4 d.i. 24 aprile 2025, n. 77
Prevede criteri di ammissibilità dei percorsi esteri e il conseguimento di crediti formativi ridotti rispetto al percorso ordinario, valorizzando la formazione estera e l'eventuale esperienza professionale ai fini del completamento della specializzazione.
Massime di principio
- Quando un titolo estero non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE perché non consente l'esercizio della professione nello Stato d'origine, l'autorità nazionale non può arrestarsi a tale rilievo, ma deve valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei titoli e dell'esperienza pertinente e confrontare concretamente le competenze possedute con quelle richieste dall'ordinamento nazionale.
- La valutazione comparativa di un percorso formativo estero deve essere effettiva, specifica e individualizzata: non è sufficiente richiamare in modo generale la diversa denominazione del corso, le modalità organizzative o i requisiti del percorso nazionale senza analizzare le materie, il tirocinio, le conoscenze, le abilità e le competenze documentate dall'interessato.
- La rilevazione di differenze, anche sostanziali, tra la formazione estera e quella nazionale non comporta automaticamente il diniego del riconoscimento, poiché l'amministrazione deve verificare se tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali attività didattiche, laboratoriali o di tirocinio aggiuntive.
- L'assenza di un titolo abilitativo nello Stato d'origine non costituisce, di per sé, una barriera preconcetta alla valutazione delle competenze maturate; l'autorità competente deve verificare se tali competenze corrispondano integralmente o parzialmente a quelle richieste nello Stato ospitante e, in caso di corrispondenza parziale, individuare le conoscenze mancanti e le eventuali misure compensative.
- Quando il medesimo titolo estero è stato ritenuto idoneo dall'amministrazione per l'ammissione a percorsi nazionali di completamento o specializzazione, il diniego di riconoscimento deve spiegare specificamente perché non siano sufficienti misure compensative adeguate a colmare le differenze formative; in mancanza, il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →