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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21520/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone nei confronti dell'imputata per truffa. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l'impugnazione in cassazione deve essere proposta esclusivamente da un difensore abilitato, in forza dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. La decisione richiama le Sezioni Unite Aiello per la ratio della disciplina, individuata nell'esigenza di garantire elevata professionalità nell'atto di ricorso e di impedire elusioni della regola della difesa tecnica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputata, ritenendo violato l'art. 613 c.p.p. Poiché l'impugnazione era inammissibile già per difetto di valida proposizione, non è stata esaminata nel merito la sentenza di condanna per truffa. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinati equitativamente in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    indica il reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non affronta il merito della fattispecie.

  • art. 613 c.p.p.

    l'impugnazione in cassazione deve essere proposta solo da difensori abilitati; è vietato il ricorso personale dell'imputato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    l'inosservanza della disciplina sulla proposizione del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato la disciplina dell'art. 613 c.p.p., rafforzando l'obbligo di rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso, poiché l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale e abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della difesa tecnica nella proposizione del ricorso integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano, senza esame dei motivi nel merito.
  • La ratio dell'obbligo di assistenza tecnica nel ricorso per cassazione è assicurare un elevato livello di professionalità nell'elaborazione dell'impugnazione e prevenire elusioni formali della disciplina processuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida proposizione, il giudice deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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