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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11839/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse manifestamente infondato perché mirava, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi di prova, attività preclusa al giudice di legittimità. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per fatti di lesioni personali e minaccia, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. In sostanza contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio più favorevole alla loro tesi difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 110, 582, 585, 612, comma 2, c.p.

    Richiamati come norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello: concorso di persone, lesioni personali, circostanza aggravante e minaccia.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una rilettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è manifestamente infondata quando si risolve, in concreto, nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale più favorevole al ricorrente.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito mediante l'adozione di parametri ricostruttivi diversi o ritenuti dal ricorrente più plausibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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