Cassazione Penale, Ordinanza n. 11839/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse manifestamente infondato perché mirava, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi di prova, attività preclusa al giudice di legittimità. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per fatti di lesioni personali e minaccia, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. In sostanza contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio più favorevole alla loro tesi difensiva.
Norme richiamate
artt. 110, 582, 585, 612, comma 2, c.p.
Richiamati come norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello: concorso di persone, lesioni personali, circostanza aggravante e minaccia.
Base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una rilettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è manifestamente infondata quando si risolve, in concreto, nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale più favorevole al ricorrente.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito mediante l'adozione di parametri ricostruttivi diversi o ritenuti dal ricorrente più plausibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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