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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36872/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva ritenuti responsabili del reato contestato. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte di cassazione rileva però che tale questione non era stata devoluta in appello, con conseguente preclusione nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo mirava in sostanza a una diversa lettura del compendio probatorio e della ricostruzione del fatto, contestando la responsabilità affermata in appello; la Corte lo reputa inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito e non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la credibilità della persona offesa, i riscontri esterni e la pluralità di condotte minacciose in un contesto di aggressività, tali da integrare la costrizione tipica del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la richiesta di riqualificazione del fatto non fosse stata dedotta in appello e fosse quindi preclusa per interruzione della catena devolutiva. Quanto al secondo motivo, ha osservato che si trattava di una mera proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, oltre che di censura aspecifica perché non si misurava con le rationes decidendi della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Il fatto era stato contestato e valutato in appello come estorsione; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, ma rileva che la richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni non era stata devoluta nei gradi di merito.

  • art. 393 c.p.

    È richiamato solo come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto invocata dai ricorrenti; la Corte ne esclude l'esame per difetto di devoluzione in appello.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità è dichiarata per ragioni riconducibili alla struttura devolutiva del giudizio di impugnazione e alla genericità/aspecificità delle censure.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni non devolute in appello: la mancata deduzione del punto nei motivi di gravame interrompe la catena devolutiva e preclude il sindacato di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in una lettura alternativa delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e fondata su dati probatori specifici.
  • La censura è aspecifica e quindi inammissibile se non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata e omette di misurarsi con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
  • In tema di estorsione, la valorizzazione della credibilità della persona offesa, dei riscontri esterni e di una pluralità di azioni minacciose in un contesto aggressivo può integrare una motivazione idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità e la costrizione tipica del reato.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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