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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12638/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni ex dipendenti del Gruppo ENEL, ora pensionati, hanno agito per ottenere l’accertamento del diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sull’energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo legittima la disdetta comunicata da ENEL e il successivo accordo aziendale che aveva fissato la cessazione del beneficio al 31 dicembre 2015. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto, con unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse valutato documenti attestanti la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria soppressa. La società resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Nel provvedimento la Corte rileva anche che, per due ricorrenti, era intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a due ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso, con compensazione delle spese per tali posizioni. Per tutti gli altri ricorrenti ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato il principio della cd. "doppia conforme", che preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Inoltre ha osservato che la censura era comunque priva di decisività, perché non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla ricostruzione storico-sistematica del beneficio e sulla sua qualificazione come non già diritto quesito. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti non rinuncianti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto non deducibile nel caso concreto, sia perché la censura non superava il limite della doppia conforme, sia perché non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di sentenza d’appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fatto valere in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 36 Cost.

    La Corte richiama il precedente orientamento secondo cui il beneficio tariffario non è soggetto al canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, poiché non presenta rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti non rinuncianti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia una decisione di appello che conferma quella di primo grado e il ricorrente non indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Il giudice di merito ha il potere esclusivo di selezionare e valutare le prove, individuando quelle ritenute più convincenti senza dover confutare singolarmente ogni deduzione difensiva o ogni mezzo istruttorio.
  • La qualificazione di un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva nel rapporto di lavoro deve essere compiuta sulla base della sua struttura e funzione nell’assetto del rapporto, non essendo decisiva la sola qualificazione fiscale come reddito di lavoro.
  • Un’agevolazione o utilità attribuita al lavoratore non è necessariamente retributiva: manca natura corrispettiva quando il diritto non dipende dalla qualità, quantità o durata della prestazione lavorativa e non remunera specificamente il lavoro prestato.
  • In cassazione è inammissibile una censura che non colpisca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche quando prospetti un errore sulla valutazione di documenti o sulla qualificazione di un istituto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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