Sentenza del 28/09/2020 n. 20425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di contestazione per l'introduzione nel territorio italiano di un'autovettura senza le prescritte formalità doganali, con irrogazione di sanzioni pecuniarie e confisca del mezzo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizio procedurale per omessa indicazione del giudice adito nell'intestazione dell'appello (violazione art. 53 D.Lgs. 546/1992 e art. 12 Preleggi); (2) carenza della motivazione dell'atto amministrativo sanzionatorio; (3) mancata motivazione del giudice di appello sul rigetto dell'appello incidentale del contribuente, con riferimento agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa indicazione del giudice nell'intestazione sia mera irregolarità quando dal contenuto dell'atto si possa agevolmente individuare il giudice e la parte avversaria si sia comunque costituita e abbia svolto le proprie difese (sanatoria). I secondi e terzi motivi sono stati giudicati inammissibili o manifestamente infondati: il ricorrente tentava una nuova valutazione di fatto sulla sufficienza della motivazione dell'atto, materia non sindacabile in Cassazione; inoltre la Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva fornito una motivazione, seppur sintetica, idonea a giustificare il rigetto dell'appello incidentale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e all'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002 (art.13) ove dovuto.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53
L'omessa indicazione, nell'intestazione dell'appello, del giudice adito è considerata mera irregolarità se dal tenore complessivo dell'atto è comunque agevole individuare il giudice e la parte avversaria si sia costituita regolarmente; l'irregolarità è sanata dalla costituzione della parte resistente e dall'esercizio delle difese.
Articolo 12 Preleggi, comma 1
Richiamata unitamente all'art. 53 D.Lgs. 546/1992 per sostenere che l'omissione formale non determina automaticamente inammissibilità quando l'atto è comunque identificabile nel suo destinatario.
Articolo 111 Costituzione, comma 6
Principio del giusto procedimento e della motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte ricorda che l'appello in Cassazione non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute nei gradi di merito.
Articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Norma che richiede la motivazione della decisione sulle questioni rilevanti; applicata per valutare se il giudice d'appello abbia fornito una motivazione, anche sintetica, sul rigetto dell'appello incidentale.
Articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1
Richiede la valutazione dei motivi di fatto e di diritto nelle sentenze; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sufficiente, seppur sintetica.
Prevede l'obbligo, per il soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove ricorrano i presupposti; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- L'omissione di dati formali nell'intestazione di un impugnazione (es. indicazione del giudice adito) è, di regola, mera irregolarità e non determina automaticamente l'inammissibilità se dall'atto è comunque identificabile il giudice e la parte avversaria si è validamente costituita: la costituzione e l'esercizio della difesa sanano l'irregolarità.
- In materia di sanzioni amministrative, il sindacato sulla motivazione dell'atto nel giudizio di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione di merito dei fatti; le censure devono essere formulate in termini giuridici e specifici per essere ammissibili in Cassazione.
- Il giudice d'appello può fornire una motivazione sintetica ma adeguata; la mancanza di una motivazione estesa non comporta automaticamente la nullità se il ragionamento è comunque leggibile e risponde alle questioni principali sollevate.
- Le impugnazioni che si limitano a censure generiche o senza puntuale indicazione dei profili di violazione di legge sono frequentemente dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
- Il soccombente può essere tenuto al pagamento non solo delle spese processuali ma anche di contributi aggiuntivi (es. contributo unificato di cui al DPR 115/2002) quando sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente.
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