Sentenza del 28/09/2020 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Biella
Processo - Ricorso Collettivo "improprio" - ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso collettivo "improprio": fuori dall'ipotesi di litisconsorzio necessario non è consentito che più soggetti impugnino con unico atto più provvedimenti impositivi autonomi solo perché le questioni risultano affini. Per ammettere la forma collettiva è richiesto, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992, un concreto (diretto) nesso tra l'atto impugnato e la contestazione del singolo ricorrente
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
i ricorrenti impugnavano con unico ricorso più atti impositivi autonomi, limitandosi a richiamare una somiglianza/affinità delle questioni di fatto e di diritto, senza che esistesse un concreto nesso tra ciascun atto impugnato e la contestazione specifica di ciascun ricorrente
Norme richiamate
art. 19 D.lgs. 546/1992
l'articolo richiede che il ricorso contenga la specificazione dell'atto impugnato e la relativa contestazione: non basta un generico richiamo ad affinità di questioni per legittimare un ricorso collettivo che competa atti distinti
principio del litisconsorzio necessario
solo nelle ipotesi di litisconsorzio necessario (quando la decisione non può essere resa senza la partecipazione di tutte le parti interessate) è ammessa una rappresentanza comune degli interessi su atti distinti; fuori da tali ipotesi il ricorso deve essere riferibile concretamente a ciascun atto e a ciascun ricorrente
Massime di principio
- Un unico ricorso può impugnare più atti solo se esiste un concreto e diretto nesso tra ciascun atto e la specifica contestazione del ricorrente; la mera affinità di questioni non è sufficiente
- Se diversi contribuenti ricevono atti autonomi è preferibile presentare ricorsi separati o valutare se sussiste litisconsorzio necessario; il ricorso collettivo "improprio" rischia l'inammissibilità
- Per ottimizzare tempi e costi, i ricorrenti con questioni simili possono coordinare strategie difensive (es. ricorsi identici) ma devono comunque indicare per ciascun contribuente l'atto impugnato e le ragioni specifiche della contestazione
- I tribunali richiedono precisione nella indicazione dell'atto e nel rapporto di pertinenza tra atto e doglianza: la genericità e la sommaria omogeneità fattuale non garantiscono l'ammissibilità del ricorso collettivo
- In presenza di molteplici atti aventi identica motivazione giuridica e fattuale, valutare anche strumenti processuali di concentrazione (es. domanda di riunione delle cause) o la costituzione di litisconsorzio quando le condizioni legali sono soddisfatte
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