Sentenza del 28/09/2020 n. 2703 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Frode carosello - Operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva negato il diritto alla detrazione dell'IVA sostenuta dal contribuente ritenendo che la fatturazione si riferisse a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode 'carosello'. Si discuteva se e quale onere probatorio gravasse sull'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza del contribuente di partecipare alla frode.
La decisione
La Corte ha affermato che l'Amministrazione ha l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni (per le operazioni oggettivamente inesistenti) o, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, di dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di essere parte di una frode. Nel caso di frode carosello l'Amministrazione deve quindi provare sia la frode posta in essere dal cedente 'cartiera', sia la connivenza del cessionario. Le presunzioni utilizzate possono essere semplici ma devono essere gravi, precise e concordanti e desumibili da elementi di fatto (es. ruolo 'cartiera' del cedente); in presenza di tali elementi grava sul contribuente l'onere di provare il contrario. Le irregolarità formali della contabilità, se generiche o riferite ad altri soggetti, non sono sufficienti a fondare l'accertamento.
Norme richiamate
d.P.R. 633/72 art. 21
Norma sul diritto alla detrazione dell'IVA: la sentenza richiama che il diritto alla detrazione può essere negato se emerge l'inesistenza dell'operazione o la partecipazione consapevole del cessionario a frodi, ma spetta all'Amministrazione dimostrare tali fatti
d.lgs. 74/2000 art. 2
Rilevanza penale/amministrativa delle condotte fraudolente ai fini dell'accertamento fiscale; richiamato nel quadro della prova della frode
d.lgs. 74/2000 art. 8
Sanzioni e presupposti relativi alle fattispecie fraudolente: utilizzato a supporto delle conseguenze in caso di frode accertata
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sent. n. 25778/2014, Cass. Ord. n. 29201/2019)
Principi consolidati della Cassazione: confermano l'onere probatorio dell'Amministrazione e i requisiti delle presunzioni (gravi, precise e concordanti) per escludere il diritto alla detrazione
Massime di principio
- L'Amministrazione che contesta la detrazione IVA per frode deve provare l'inesistenza dell'operazione o, se soggettivamente inesistente, la consapevolezza del compratore; il mero sospetto o irregolarità formale non bastano.
- Le presunzioni a carico del contribuente possono essere semplici ma devono risultare gravi, precise e concordanti: devono derivare da elementi fattuali concreti (es. ruolo 'cartiera' del cedente, anomalie nei flussi commerciali).
- In presenza di elementi indiziari robusti sull'esistenza di una frode, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria (documentale o fattuale) per conservare il diritto alla detrazione.
- Per difendersi, il contribuente dovrebbe documentare la genuinità delle operazioni (contratti, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, organizzazione commerciale, committenti effettivi) e mostrare la diligenza adottata nella scelta dei fornitori.
- Nel contesto di frodi 'carosello' il controllo deve valutare sia il comportamento del fornitore (cartiera) sia il comportamento del cliente; la prova della frode di terzi non è di per sé sufficiente per escludere la detrazione senza indizi seri di connivenza del cessionario.
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