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Sentenza

Sentenza del 28/09/2020 n. 2701 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Difesa Tecnica - Agenzia delle Entrate Riscossione - Affidamento dell'incarico ad avvocati del libero foro - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della validità della notifica a mezzo PEC effettuata nella Regione Lazio prima del 15 aprile 2017 e contestazione dell'affidamento dell'incarico difensivo a un avvocato del libero foro da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione

La decisione

La Corte ha stabilito due principi principali. Primo: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può affidare mandato difensivo ad avvocati del libero foro anche in alternativa alla convenzione con l'Avvocatura dello Stato, ma con modalità distinte a seconda del contenuto della convenzione. Se la convenzione riserva all'Avvocatura la difesa, l'affidamento a privati è ammesso solo in presenza di (1) conflitto con l'Avvocatura, (2) una delibera motivata e specifica sottoposta agli organi di vigilanza, o (3) indisponibilità dell'Avvocatura; se la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura, l'Agenzia può nominare avvocati esterni senza apposite formalità. Secondo: la notifica via PEC nel processo tributario per la Regione Lazio è divenuta operativa dal 15 aprile 2017; le notifiche effettuate anteriormente a tale data sono inesistenti e insuscettibili di sanatoria. Trattandosi di inesistenza, non si applica l'art. 156 c.p.c. e non si possono automaticamente trasferire al processo tributario le regole del processo civile (principio di specialità).

Norme richiamate

  • d.l. 193/2016, art. 1, co. 8

    Norma richiamata in relazione alle disposizioni transitorie/operative sulla notificazione digitale e agli effetti sulla procedura di riscossione; utilizzata per valutare la disciplina temporale delle notifiche

  • dl 34/2019, art. 4-novies

    Richiamato in relazione alle funzioni e alle modalità operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ai limiti nell'affidamento dell'azione difensiva

  • l. 53/1994, art. 1

    Richiama la disciplina dell'Avvocatura dello Stato e il suo ruolo nella rappresentanza e difesa in giudizio degli enti pubblici, utile per definire se la convenzione riserva o meno lo ius postulandi

  • d.lgs. 546/1992, art. 16-bis

    Norma processuale tributaria richiamata nei profili di difesa tecnica e rappresentanza in giudizio nel processo tributario

  • c.p.c., art. 156

    Articolo invocato come possibile rimedio per sanare difetti di notifica nel processo civile; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso di inesistenza della notifica nel processo tributario per effetto del principio di specialità

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di operatività delle notifiche digitali nella specifica regione: notifiche via PEC antecedenti alla data di avvio sono inesistenti e non sanabili
  • Nel processo tributario non si possono automaticamente applicare tutte le regole del processo civile: va rispettato il principio di specialità
  • L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può nominare avvocati del libero foro; se una convenzione assegna la difesa all'Avvocatura dello Stato, l'affidamento esterno richiede condizioni specifiche (conflitto, delibera motivata sottoposta a vigilanza, o indisponibilità dell'Avvocatura)
  • Se la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura, l'Agenzia può nominare difensori esterni senza formalismei aggiuntivi
  • In caso di notifica contestata per inesistenza, il difensore/parte deve eccepire la nullità tempestivamente perché non è sanabile con i rimedi previsti dall'art. 156 c.p.c.

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