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Sentenza

Sentenza del 28/09/2020 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Principio devolutivo della sentenza di appello nel giudizio tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP di Macerata che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo al 2006. L'accertamento aveva ritenuto l'esistenza di maggiori redditi aziendali sulla base di indagini bancarie (numerosi prelevamenti e versamenti su conti della società, dei soci e di terzi), avendo la società dedotto costi fittizi e rilevato maggiori ricavi, e aveva attribuito per presunzione ai soci una quota di utili non contabilizzati. In appello il contribuente ha censurato la sentenza per genericità e apparente carenza motivazionale, violazioni del contraddittorio e dello Statuto del contribuente, ha sostenuto che le operazioni erano di natura patrimoniale e non reddituale e che la contestazione fosse basata su mere presunzioni e su errori di calcolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto inammissibili le eccezioni generiche sull'allegata carenza di motivazione e ha confermato che, per il principio devolutivo, l'atto di appello deve criticare la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre i motivi di primo grado. Sul merito ha confermato l'applicabilità dell'art. 32 DPR 600/73: le movimentazioni bancarie prive di documentazione idonea a giustificarne l'origine reddituale possono essere ricondotte a componenti di reddito e la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in società a ristretta base sociale è legittima, salvo che il contribuente introduca elementi idonei a indebolirla. Il contribuente non ha fornito documentazione probante (oltre al libro giornale) né spiegazioni causali puntuali; la Commissione ha inoltre ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso per delega di firma. È stata confermata la quantificazione dell'accertamento e condannato l'appellante al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lvo 31/12/1992 n. 546

    Richiama il requisito formale secondo il quale l'atto di impugnazione (appello) deve essere articolato in specifici motivi che censurino la sentenza impugnata; la Corte regionale applica questa regola nel senso che l'appello non può limitarsi a riprodurre i motivi del ricorso introduttivo.

  • art. 32 D.P.R. n. 600/1973

    Norma centrale nel caso: consente di ricostruire componenti positivi di reddito sulla base di indagini bancarie quando le operazioni non siano giustificate da idonea documentazione. La Corte regionale conferma che il contribuente deve fornire non solo chiarimenti aritmetici ma documentazione che dimostri la natura e l'origine delle operazioni bancarie.

  • art. 51 D.P.R. n. 633/1972

    Citata dall'appellante come possibile violata; la Commissione regionale ritiene la censura generica e non specifica rispetto all'applicazione dell'art. 32 DPR 600/73, e quindi non rilevante per il caso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il principio secondo cui il giudice deve decidere su tutte le questioni proposte; la Corte regionale ritiene che la sentenza di primo grado abbia affrontato le questioni rilevanti e che l'appello non abbia dimostrato l'erroneità della motivazione.

  • art. 7 Statuto del contribuente

    Richiesto dall'appellante per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte ritiene la censura generica e non provata rispetto all'effetto sulla decisione basata sulle risultanze bancarie.

  • art. 12 Statuto del contribuente

    Invocato per violazione del contraddittorio: la Corte ritiene che il contraddittorio abbia avuto luogo già in sede di accesso della Guardia di Finanza e che non sia stata dimostrata alcuna inadempienza rilevante.

  • art. 23 Cost.

    Richiamata dall'appellante; la Corte la considera una censura generica non accompagnata da elemento che dimostri un'erronea applicazione della norma tributaria rilevante.

  • art. 53 Cost.

    Invocata genericamente dall'appellante senza esplicitare il nesso con la decisione impugnata; la Corte non dà rilievo alla censura priva di collegamento concreto con l'accertamento bancario.

  • art. 17 comma 1-bis D.Lvo 30/3/2001 n. 165

    La Corte utilizza la norma per affermare che la firma sull'avviso 'su delega' è valida come mera delega di sottoscrizione, distinta dalla delega di funzioni, e che ciò rende l'avviso formalmente legittimo.

  • art. 24 D.Lvo n. 546/92

    Norma che disciplina l'introduzione di nuovi motivi in appello; il ricorso ha tentato di introdurre un motivo nuovo relativo alla firma, ma la Corte ha comunque ritenuto che la questione fosse affrontabile e non idonea a travolgere l'accertamento.

  • art. 8 comma 24 L. 26/4/2012 n. 44

    Richiamata dall'appellante in relazione alla firma dell'atto; la Corte interpreta la documentazione dell'avviso come prova della delega di firma, escludendo la nullità invocata.

Massime di principio

  • Principio devolutivo: in appello il giudice esamina la sentenza impugnata e non l'atto originario; l'atto di appello deve contenere censure specifiche e dirette a dimostrare l'inconsistenza o l'erroneità della motivazione della sentenza.
  • Accertamenti bancari (art. 32 DPR 600/73): le movimentazioni non giustificate possono legittimamente costituire base per la ricostruzione del reddito; il contribuente deve fornire documentazione idonea e spiegazioni causali per negare la rilevanza reddituale delle operazioni.
  • Presunzione di attribuzione agli soci nelle società a ristretta base: quando la società presenta utili extracontabili, la ristrettezza della compagine sociale legittima una presunzione di attribuzione pro rata ai soci; spetta al contribuente introdurre elementi che ne indeboliscano la portata (non una prova piena contraria).
  • Valore delle scritture contabili: l'annotazione nel libro giornale non è di per sé idonea a provare l'origine e la natura delle operazioni bancarie contestate; serve documentazione causale e probatoria più puntuale.
  • Sottoscrizione e delega di firma: la firma 'su delega' sull'atto amministrativo, se risultante, è valida come delega di sottoscrizione e non determina automaticamente la nullità dell'atto.
  • Struttura dell'appello e limiti: l'introduzione di motivi nuovi è possibile nei limiti di legge ma non può servire a eludere l'onere di contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
  • Conseguenze processuali: la soccombenza totale in appello comporta condanna alle spese; la mancata produzione di elementi probatori efficaci rafforza la posizione dell'Amministrazione.

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