Sentenza del 28/09/2020 n. 4256 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 per recupero di IVA indebitamente detratta pari a Euro 17.952,00 riferita a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società XXX S.r.l. (presunta "cartiera"). L'Ufficio aveva raccolto verbali di constatazione (Agenzia delle Dogane e Ufficio Centrale Antifrode) e altri elementi indiziari (assenza di struttura operativa, mancata presentazione di dichiarazioni, rapporti commerciali con soggetti coinvolti in frodi, incongruenze fra oggetto sociale e beni fatturati, assenza di documentazione di consegna, incoerenze negli estratti conto) da cui inferire che le fatture non rappresentavano forniture reali. I ricorrenti hanno prodotto fatture, annotazioni contabili ed estratti conto bancari, hanno richiamato il volume d'affari complessivo e l'archiviazione del procedimento penale dell'amministratore, nonché sostenuto la mancata responsabilità personale dei soci per una società di capitali.
La decisione
Il Tribunale tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato il rigetto dell'appello. La CTR ha ritenuto provati, anche per presunzioni, plurimi indizi di operatività fittizia del fornitore e dell'assenza della buona fede del cessionario, escludendo che le sole fatture, i pagamenti bancari e la regolarità formale delle scritture possano dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Ha altresì ritenuto irrilevante ai fini tributari l'archiviazione penale. È stata quindi confermata la pretesa dell'Ufficio (recupero IVA) e condannati gli appellanti al pagamento delle spese di grado pari a Euro 1.600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972
Art. 19: limiti alla detrazione IVA per fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti; art. 54: legittima l'uso di presunzioni da parte dell'Amministrazione per provare l'inesistenza dell'operazione ai fini IVA.
D.Lgs. n. 74/2000
art. 1, comma 1, lett. a)
Definizione di operazioni soggettivamente inesistenti (fatture emesse da soggetto diverso dall'effettivo prestatore o cedente).
D.P.R. n. 602/1973
Prevede la responsabilità dei soci per il pagamento delle imposte se negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione hanno ricevuto denaro o altri beni sociali, applicata per ritenere i soci coobbligati.
Codice Civile
Principio sull'onere della prova: spetta al contribuente provare di non essere a conoscenza dell'operazione fraudolenta (prova negativa sulla buona fede).
VI Direttiva IVA (dir. UE)
art. 17 (principio interpretativo europeo citato)
Principio secondo cui il diritto alla detrazione può essere negato quando il diritto dell'UE sia invocato in modo fraudolento; utilizzato per ancorare la negazione della detrazione in caso di frodi intracomunitarie.
Massime di principio
- La fattura di per sé non basta a garantire il diritto alla detrazione dell'IVA: l'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni.
- Quando il fornitore appare essere una "cartiera" o un missing trader (assenza di struttura, attività incompatibile con i beni fatturati, inesistenza della sede, rapporti con soggetti già coinvolti in frodi), il contribuente deve fornire elementi autonomi e concreti a prova dell'effettiva esistenza delle operazioni (DDT, contratti, corrispondenza commerciale, dimostrazione chiara della provenienza della merce).
- I pagamenti bancari e la regolarità formale delle scritture contabili sono elementi utili ma non risolutivi: possono essere facilmente riprodotti in un modello di frode e quindi non bastano a provare la buona fede.
- Lo standard richiesto al contribuente è la normale diligenza del professionista del settore: egli deve aver adottato verifiche ragionevoli sui fornitori (es. controllo sede, capabilities operative, coerenza merce/oggetto sociale).
- L'archiviazione del procedimento penale non impedisce né annulla l'accertamento tributario: rilevano i fatti e gli indizi utili all'accertamento fiscale indipendentemente dall'esito penale.
- I soci possono essere ritenuti responsabili per imposte non pagate se vi è distribuzione di beni/denaro nei due esercizi precedenti la liquidazione secondo art. 36 DPR 602/1973.
- In presenza di dubbi sul fornitore, è preferibile conservare e produrre prove multiple e coincidenti (contratti/ordini, DDT con intestazione coerente, documentazione di trasporto, evidenze di consegna, corrispondenza commerciale e prove della capacità operativa del fornitore).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 set 2020Sentenza del 28/09/2020 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 28 set 2020Sentenza del 28/09/2020 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 28 set 2020Sentenza del 28/09/2020 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 28 set 2020Sentenza del 28/09/2020 n. 2701 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 28 set 2020Sentenza del 28/09/2020 n. 2703 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 28 set 2020Sentenza del 28/09/2020 n. 20424 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →