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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2358/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Larino che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati contestati (in particolare l'art. 3 d.lgs. 74/2000). Sosteneva violazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 (modificato dal d.l. 13/8/2011 n.138, conv. nella L. 14/9/2011 n.148) che eleva di un terzo i termini di prescrizione per i reati previsti dagli artt. 2-10 del decreto, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 3 non sarebbe stato prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha richiamato il principio secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 3 d.lgs. 74/2000) si consuma al momento della presentazione della dichiarazione (qui: 30/09/2011). Ha inoltre rilevato che alla data di presentazione era vigente il nuovo art. 17 comma 1-bis che eleva i termini di prescrizione, per cui il termine massimo di prescrizione risultava pari a 10 anni. Tenuto conto dei giorni di sospensione del procedimento (266 giorni) e delle regole degli artt. 157 e 160 c.p., la Corte ha valutato che il reato non era prescritto al momento della decisione impugnata ma è divenuto prescritto il 23/06/2022, immediatamente dopo il deposito del ricorso. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; in sede di rinvio il giudice dovrà rilevare l'intervenuta prescrizione, non emergendo elementi che giustifichino l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 3

    Il reato di dichiarazione fraudolenta si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono esposti elementi fittizi; sono irrilevanti penalmente i soli atti prodromici.

  • d.lgs. 74/2000, art. 17, comma 1-bis

    I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. 2-10 sono elevati di un terzo; applicazione determinante per il calcolo della decorrenza e dell'eventuale estinzione per prescrizione.

  • d.l. 13/08/2011 n. 138, conv. nella L. 14/09/2011 n.148

    Ha modificato l'art. 17 d.lgs. 74/2000 introducendo il comma 1-bis che aumenta i termini prescrizionali per i reati tributari indicati.

  • codice penale, artt. 157 e 160

    Regole di determinazione del termine massimo di prescrizione e dei termini ordinari da combinare con l'aumento previsto dall'art. 17 per stabilire se il reato sia estinto.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Previsione eccezionale che consente al giudice del rinvio di procedere diversamente; qui la Corte osserva che non emergono elementi per applicarla, per cui il giudice di rinvio dovrà rilevare la prescrizione intervenuta.

  • codice di procedura penale, art. 611

    Richiami procedurali: parti e Procura hanno depositato memorie ex art. 611 c.p.p.; presente solo come riferimento procedurale.

Massime di principio

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 e 3 d.lgs. 74/2000) si considera consumato alla data di presentazione della dichiarazione contenente elementi fittizi; pertanto la decorrenza della prescrizione va calcolata da quella data, non dall'accertamento.
  • L'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.l. n.138/2011 conv. L. n.148/2011) eleva di un terzo i termini di prescrizione per i reati da 2 a 10: va sempre verificare se tale aumento era vigente alla data di consumo del reato.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre sommare gli effetti delle norme del codice penale (es. artt. 157 e 160) e tenere conto di eventuali periodi di sospensione del procedimento (anche conteggiati in giorni, come nel caso: 266 giorni), perché possono modificare la data finale della prescrizione.
  • Se, durante il corso del procedimento di impugnazione, la prescrizione interviene dopo il deposito del ricorso ma prima della registrazione o della decisione, la Corte può rigettare il ricorso e disporre che il giudice di rinvio rilevi l'intervenuta prescrizione; questo può portare alla definitiva estinzione del reato.
  • Per contestare il calcolo della prescrizione è necessario indicare con precisione le date rilevanti (consumo, sospensioni, depositi e registrazioni degli atti) e le norme applicabili; errori formali nella ricostruzione temporale possono risultare determinanti.
  • L'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (che può evitare il rinvio in casi eccezionali) richiede elementi espliciti nella sentenza impugnata; in loro difetto il rinvio comporterà la rilevazione della prescrizione da parte del giudice di merito.
  • Gli avvocati e la Procura dovrebbero sempre verificare gli effetti di modifiche normative sopravvenute sulla prescrizione e comunicare in atti le ricostruzioni temporali dettagliate per evitare sorprese procedurali.

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