Cassazione Penale, Sentenza n. 40240/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del 18/06/2025 con la quale la Corte di appello di Trento, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., aveva "corretto" il dispositivo della sentenza del 9/04/2025 inserendo le parole "conferma nel resto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile...". L'imputato (per mezzo del difensore) deduceva che il dispositivo letto e pubblicato in udienza si limitava all'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e non conteneva alcuna "conferma nel resto"; pertanto l'integrazione disposta non era una correzione di errore materiale ma una modificazione essenziale della decisione che avrebbe introdotto una statuizione risarcitoria ed obblighi di spesa non pronunciati in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che l'intervento della Corte di appello non era una correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma una modifica essenziale del provvedimento (aggiunta della dicitura "conferma nel resto" e della condanna a rifondere le spese civili) non consentita tramite la procedura di correzione; la mancata indicazione delle statuizioni civili in caso di assoluzione ex art. 131-bis deve essere rimessa all'impugnazione della parte civile e non può essere sanata con l'art. 130 c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e non sono seguite ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
Consente la correzione di errori od omissioni materiali ma solo se non determinano nullità e se la loro eliminazione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento; non può essere usato per sostituire o modificare la decisione del giudice.
Prevede l'assoluzione per particolare tenuità del fatto; se la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis è pronunciata e il dispositivo pubblicato in udienza non contiene statuizioni civili, tale omissione non può essere sanata ex art. 130 c.p.p. ma deve essere oggetto di impugnazione dalla parte civile.
Norma richiamata nel dispositivo letto in udienza (riferita alla forma dell'impugnazione): qui menzionata come parte del dispositivo impugnato ma senza effetti particolari diversi da quelli indicati nella motivazione.
Sez. U n. 8 del 18/05/1994 (Armati)
Principio consolidato che la correzione non può intervenire sulla struttura essenziale della decisione: l'errore che abbia partecipato al processo formativo della volontà del giudice non può essere corretto se ciò comporta modificazioni sostanziali della decisione.
Sez. 2, n. 28168 del 24/06/2010 (Casucci)
Precedente che supporta il principio secondo cui l'omessa indicazione nel dispositivo delle statuizioni civili in caso di proscioglimento ex art. 131-bis non è sanabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, ma deve essere impugnata dalla parte civile.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Riferimento giurisprudenziale sulla natura processuale del vizio dedotto e sull'accesso agli atti della Corte di cassazione per questo tipo di profili.
Corte costituzionale, pronuncia n. 173 del 2022
Richiamata dalla Corte di appello in motivazione circa la necessità di provvedere sulle statuizioni civili quando l'assoluzione discende da una pronuncia ex art. 131-bis; la Cassazione però ha ritenuto che ciò non legittima l'uso dell'art.130 per introdurre una modifica essenziale del dispositivo.
Massime di principio
- La procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. è limitata a errori o omissioni meramente materiali; non può servire a modificare o integrare la decisione sostanziale già assunta dal giudice (es. aggiungere una conferma di responsabilità civile omessa nel dispositivo pubblicato).
- Se in udienza viene pronunciata un'assoluzione ex art. 131-bis e il dispositivo pubblicato non contiene statuizioni civili o sulle spese, l'omissione non può essere sanata unilateralmente dal giudice con un'ordinanza di correzione: la parte civile deve impugnare per ottenere le statuizioni civili.
- L'uso dell'art. 130 c.p.p. richiede attenzione al rispetto del modello procedurale (compreso il contraddittorio) e alla ricognizione anticipata degli effetti della correzione per evitare che lo strumento diventi un mezzo di fatto sostitutivo dell'impugnazione.
- Quando si tratta di integrare solo voci meramente formali o cifre palesemente omesse (es. errori tipografici, omissioni di numeri), l'art. 130 può trovare applicazione; se l'integrazione incide sull'esito o sulla portata della decisione, è vietata.
- In situazioni analoghe, chi subisce l'omissione di statuizioni civili (la parte civile) deve esercitare il rimedio dell'impugnazione e non confidare nella correzione d'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza.
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