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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51074/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 629 c.p.p. per aver qualificato il fatto come estorsione (art. 624-bis e art. 629 evocato nel ricorso per vizio di motivazione/contraddittorietà), quando secondo la difesa mancava la materialità del reato in quanto non sussisteva un "profitto ingiusto" a carico dell'imputato né un danno patrimoniale alle persone offese. Le persone offese erano giornalisti muniti di telecamera nascosta che, pur simulando la vendita di fette di cocco, miravano a realizzare un servizio giornalistico; dunque l'interruzione non avrebbe causato un danno economico concreto né avrebbe determinato un vantaggio patrimoniale duraturo per l'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso la configurabilità del reato di estorsione nella forma ritenuta dalla Corte d'appello per mancanza del requisito del "danno" patrimoniale effettivo e per l'insussistenza dell'ingiu sto profitto tale da integrare l'estorsione. I fatti sono stati invece qualificati come violenza privata commessa da più persone riunite (art. 610, comma 2) e come reato ai sensi dell'art. 624-bis, comma 2 (così da non risultare assorbito dalla violenza privata). Tuttavia ambedue i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione (considerando anche la sospensione per astensione del difensore). La Corte ha altresì escluso l'operatività della recidiva nella determinazione della pena, ritenendola non computata e quindi non applicata; ha annullato la decisione impugnata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Originariamente contestato come estorsione aggravata: la Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur presente la condotta contestata, non si configurasse l'estorsione per mancanza di danno patrimoniale effettivo e di ingiusto profitto, salvo che la fattispecie debba comunque essere valutata anche sotto il profilo di altra qualificazione (e quindi non assorbita nel reato meno grave).

  • art. 610, comma secondo, cod. pen.

    La condotta accertata è stata ritenuta riconducibile alla violenza privata commessa da più persone riunite: cioè coercizione con minacce/violenza che ha costretto le persone offese a desistere, senza però la prova del danno patrimoniale richiesto per l'estorsione.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso per censurare la motivazione e la qualificazione del fatto da parte della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto fondato il vizio denunciato e ha annullato la sentenza impugnata.

  • art. 49, comma primo, cod. pen.

    La Corte ha precisato che la mera convinzione dell'imputato di commettere un'estorsione non rileva ai fini della qualificazione giuridica quando, oggettivamente, il fatto non configura estorsione.

  • art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. (menzionata)

    L'aggravante richiamata dalla Corte d'appello (concorrente con la recidiva) è stata valutata nella motivazione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto che la recidiva non sia stata effettivamente computata e quindi debba considerarsi esclusa.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di estorsione è necessario dimostrare sia l'ingiu sto profitto dell'autore sia un danno patrimoniale effettivo subito dalla vittima; la mera impedizione temporanea di un'attività, senza prova di perdita economica, può non essere sufficiente.
  • Se la condotta ha natura coercitiva ma manca la componente patrimoniale, la fattispecie più appropriata è quella della violenza privata (art. 610), specialmente quando la condotta ha mirato a costringere senza conseguire un vantaggio economico.
  • Quando le "vittime" sono operatori in attività giornalistica undercover, occorre valutare il fine effettivo della loro condotta: se l'attività era strumentale a un servizio e non una normale attività d'impresa, la prova del danno patrimoniale diventa più debole.
  • La qualificazione giuridica non può fondarsi sulla sola percezione soggettiva dell'imputato: la valutazione è oggettiva e si basa sugli effetti patrimoniali concreti prodotti dalla condotta.
  • In fase di quantificazione della pena, eventuali aggravanti (es. recidiva) devono essere espressamente valutate e motivate; la loro mancata considerazione reale può portare all'esclusione dell'aggravante.
  • Occorre sempre controllare i termini di prescrizione e gli effetti delle sospensioni; anche reati accertati possono risultare estinti per prescrizione se decorso il termine utile.

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