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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22923/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'aver proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 l. fall. e ha rideterminato in senso più favorevole la pena. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità per il reato ascritto, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha rilevato però che il ricorso non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva attribuito all'imputato la colpa per l'omessa tenuta delle scritture contabili e aveva escluso che la non operatività della società valesse a escludere tale dovere; inoltre il ricorso non conteneva critiche specifiche alla parte della motivazione che aveva negato la conoscenza del fallimento da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 217 l. fall.

    Norma richiamata per la riqualificazione del fatto in sede di appello, in relazione alla colpa nella omessa tenuta delle scritture contabili.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui il motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

  • Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630-01

    Richiamata in relazione alla riqualificazione del fatto come bancarotta documentale.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio sulla possibilità di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a censure astratte o non pertinenti, è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito ha riqualificato il fatto e ha fondato la responsabilità sulla colpa per omessa tenuta delle scritture contabili, il ricorso deve contestare specificamente tale percorso argomentativo, non potendo limitarsi a negare in modo generico la responsabilità.
  • La non operatività della società, di per sé, non esclude il dovere di tenuta delle scritture contabili né la colpa per la loro omissione.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile, la Corte può applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ravvisi colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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