Cassazione Civile, Ordinanza n. 11965/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una erede che sosteneva che nella massa ereditaria vi fossero conti e depositi presso la banca resistente, relativi a rapporti bancari identificati con sigle specifiche; la domanda era già stata respinta in primo grado, in appello e poi in Cassazione. Successivamente la medesima parte ha proposto revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., deducendo il rinvenimento di un documento che conferirebbe procura a una terza persona per rappresentare i danti causa nei rapporti con il "Credito Svizzero". In Cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: violazione della disciplina della revocazione e del rapporto tra fase rescindente e rescissoria; violazione dell'art. 115 c.p.c. e difetto di motivazione per mancata valorizzazione della non contestazione; contraddittorietà della motivazione; omesso esame di fatti decisivi relativi alla riconducibilità del documento alla banca e alla mancata contestazione; violazione degli artt. 395 e 398 c.p.c. per omessa valutazione della decisività ed efficacia probatoria del documento e della firma apposta; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito errato riparto dell'onere probatorio e mancato rilascio della documentazione bancaria; omessa motivazione sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. La banca ha resistito sostenendo, in sostanza, l'inammissibilità delle censure e l'estraneità del documento e dei rapporti dedotti rispetto alla propria soggettività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo generico e non specifico, perché prive della trascrizione e localizzazione degli atti e del documento decisivo invocato, e che la memoria non potesse integrare i motivi originari. Ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione di fatto, riservata al giudice di merito, e che diversi motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di prova dell'identità tra "Credito Svizzero" e la banca controricorrente e sulla conseguente irrilevanza del documento prodotto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
revocazione per il ritrovamento di documenti decisivi
Il documento sopravvenuto deve essere realmente decisivo e idoneo a scardinare la precedente decisione; la sua valutazione resta soggetta ai limiti del giudizio di legittimità e alla specificità della deduzione.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della revocazione e alla decisività del documento prodotto.
La non contestazione non può essere invocata in modo generico e deve risultare da specifici riscontri processuali; la relativa valutazione appartiene al giudice di merito.
Il riparto dell'onere della prova impone alla parte che afferma l'esistenza del rapporto bancario di fornirne adeguato supporto probatorio.
L'ordine di esibizione non viene in rilievo ove la parte istante non sia titolare del rapporto cui si riferisce la richiesta o comunque non superi il difetto di prova sul rapporto dedotto.
Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità, con trascrizione e localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare, in realtà, la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione o di nullità della sentenza non può mascherare una critica al merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo deve essere specificamente allegato e non può consistere in una richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in Cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
La memoria depositata in questa sede non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, ma solo chiarirli e illustrarli.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti, degli atti e dei documenti rilevanti: il semplice richiamo generico al contenuto degli atti o l'inserimento del documento in memoria non suppliscono alla mancata trascrizione e localizzazione nel ricorso.
- La censura di una sentenza di revocazione per errore di fatto o per ritrovamento di documento decisivo non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, perché la valutazione della decisività e della idoneità del documento appartiene al giudice di merito.
- La deduzione della non contestazione richiede specifica allegazione e riscontro degli atti processuali dai quali essa risulterebbe; in cassazione non è sufficiente affermarla in modo assertivo.
- Se la decisione impugnata si fonda sull'assenza di prova dell'identità tra il soggetto evocato dalla parte e il soggetto convenuto, le censure che presuppongono tale identità sono irrilevanti o comunque inidonee a scalfire la ratio decidendi.
- L'onere di provare il rapporto bancario o la riferibilità del documento al convenuto grava sulla parte che fa valere il diritto; in mancanza di tale prova, non può pretendersi la produzione documentale della controparte come surrogato dell'allegazione probatoria mancante.
- L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzata per superare un deficit di allegazione e prova del rapporto dedotto, soprattutto quando la parte istante non dimostri di essere titolare del rapporto cui si riferiscono i documenti richiesti.
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