Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata a carico di Antonio Cimino per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati-fine di traffico di stupefacenti. Il ricorrente censurava la gravità indiziaria rispetto all'esistenza del gruppo criminale e alla sua partecipazione, deducendo insufficienza e contraddittorietà della motivazione: l'accusa si sarebbe basata su elementi riferibili principalmente al padre Francesco Cimino, mancato sequestro di sostanza a carico del ricorrente, occasionalità dei rapporti con il presunto fornitore Fabio Vescio, assenza di rapporti telefonici diretti e stabilità dell'attività lavorativa del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e generici: il primo motivo non ha affrontato compiutamente le emergenze probatorie valorizzate dal giudice di merito (intercettazioni, ruolo della famiglia Cimino nella piazza di spaccio, continuità delle forniture, compiti affidati ai giovani, contatti anche indiretti con Vescio, gestione degli affari durante la detenzione del capogruppo); il secondo motivo non ha specificamente confutato la motivazione relativamente ai reati-fine (la prova può desumersi anche dal dato intercettativo e dalla contabilità illecita, non solo da sequestro di sostanza). Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Per la configurazione del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti è richiesto l'accertamento della disponibilità costante a fornire un contributo funzionale al mantenimento del sodalizio e la coscienza e volontà di farne parte (affectio societatis). Tale configurazione può emergere anche da rapporti di fornitura continui e duraturi che superano la mera relazione contrattuale.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre al ricorrente il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nel caso concreto per fissare la somma di euro 3.000.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere in materia di stupefacenti può essere desunta da elementi indiziari unitari e sinergici (intercettazioni, modalità e consistenza delle transazioni, ripartizione dei ruoli familiari, continuità dei rifornimenti), anche in assenza di sequestro diretto di stupefacente.
- L'assenza di contatti telefonici diretti tra l'indagato e il fornitore non esclude la sua partecipazione se emergono rapporti intermediati (es. tramite il padre) e compiti delegati che dimostrino affectio societatis.
- Nella fase cautelare il giudizio è di gravità indiziaria: non è richiesta la prova piena ma una coerenza e persuasività degli indizi nel loro complesso; valutazioni diverse dei giudici di merito, adeguatamente motivate, non sono sovvertibili in sede di legittimità salvo travisamento della prova o manifesta illogicità.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche o aspecifiche espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
- La prova dei reati di detenzione e spaccio può fondarsi anche sul dato intercettativo e sulla contabilizzazione di operazioni illecite (linguaggio criptico, riferimenti monetari collegati a dosi/grammi), non solo su sequestri materiali.
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