Cassazione Penale, Sentenza n. 32983/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Due imputati hanno proposto distinti ricorsi contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la loro condanna. Il primo imputato, quale legale rappresentante di una società cooperativa, era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in relazione alla dichiarazione fiscale presentata per il 2019. La verifica fiscale aveva evidenziato che la quasi totalità dei costi portati in detrazione derivava da fatture emesse da società prive di strutture e personale; l'imponibile complessivo era pari a 457.834,14 euro e l'IVA corrispondente a 100.723,53 euro. Era stata inoltre disposta la confisca per equivalente di tale importo. Il primo imputato ha dedotto: il mancato riconoscimento del legittimo impedimento all'udienza preliminare e la conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio; l'insufficienza della motivazione sul dolo specifico, che sarebbe stato desunto automaticamente dalla falsità delle fatture e dall'entità degli importi; l'affermazione della responsabilità sulla sola qualità di amministratore di diritto, nonostante la nomina successiva all'emissione delle fatture e la gestione sostanziale attribuita ad altri soggetti; l'apparenza della motivazione sul trattamento sanzionatorio; l'illegittimità della confisca per mancato accertamento di un vantaggio personale e per omessa individualizzazione e verifica di proporzionalità. Il secondo imputato, condannato per omesso versamento mediante indebita compensazione, ha denunciato la violazione del diritto di difesa e degli articoli 178 e 179 c.p.p., poiché il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al precedente difensore di fiducia, nonostante la nomina di un nuovo difensore con contestuale revoca del precedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del primo imputato, ritenendo inammissibile il motivo relativo al legittimo impedimento per assenza di concreto pregiudizio: l'udienza interessata era meramente interlocutoria e le attività difensive, comprese le eccezioni e la richiesta di riti alternativi, erano state possibili nella successiva udienza. Ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità, osservando che le conformi decisioni di merito avevano ricostruito adeguatamente l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti e che il legale rappresentante risponde quale autore della condotta tipica, essendo direttamente obbligato per legge alla presentazione e sottoscrizione della dichiarazione, anche se non gestisce effettivamente la società. La Corte ha escluso che il ricorso potesse sollecitare una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto adeguata la pena di due anni e otto mesi, anche considerando il limite edittale di quattro anni, e legittima la confisca per equivalente del profitto, individuato nell'imposta evasa, ritenendo irrilevante il compenso personale percepito dall'imputato. Il ricorso del secondo imputato è stato invece accolto: la mancata notifica del decreto di citazione al nuovo e unico difensore di fiducia ha viziato la vocatio in iudicium del giudizio di appello. La sentenza è stata annullata senza rinvio nei suoi confronti, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La responsabilità è stata riconosciuta in capo al legale rappresentante che ha sottoscritto e presentato la dichiarazione fraudolenta, anche se non aveva la gestione effettiva dell'ente.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
delitto contestato al secondo imputato
La sentenza non sviluppa un'interpretazione sostanziale della fattispecie, poiché l'annullamento deriva dal vizio di notificazione del decreto di citazione in appello.
obblighi di impedimento dell'evento
Il legale rappresentante non effettivamente gestore, nei reati tributari considerati, non risponde in base alla mera violazione di obblighi di vigilanza e controllo, ma quale autore della condotta tipica direttamente imposta dalla legge.
art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato e, quando non possibile, confisca per equivalente
La confisca per equivalente può riguardare il valore corrispondente al profitto del reato tributario, individuato nell'imposta evasa; è irrilevante, ai fini della quantificazione del profitto, il compenso personale percepito dal condannato.
estensione della nullità agli atti successivi
L'estensione della nullità agli atti successivi presuppone che la violazione abbia concretamente condizionato l'esercizio dei diritti di difesa.
nullità di ordine generale relative all'intervento e all'assistenza dell'imputato
La mancata notificazione del decreto di citazione al nuovo difensore di fiducia incide sul diritto di difesa.
Il vizio della vocatio in iudicium derivante dall'omessa notifica al nuovo e unico difensore di fiducia determina una nullità non sanata nel giudizio di appello.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 27 Cost.
principio di responsabilità penale personale
La Corte ha escluso che la condanna fosse fondata sulla sola qualità formale di amministratore, individuando invece nella sottoscrizione e presentazione della dichiarazione la condotta tipica direttamente riferibile all'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio penale, una violazione processuale non determina l'estensione della nullità agli atti successivi se la parte non indica e non dimostra quale concreto pregiudizio ai diritti di difesa ne sia derivato.
- Il legale rappresentante di una società risponde del reato tributario fondato sulla presentazione di una dichiarazione fraudolenta quale autore della condotta tipica, perché direttamente obbligato ex lege alla presentazione e sottoscrizione della dichiarazione, anche quando non eserciti la gestione effettiva dell'ente.
- La responsabilità del legale rappresentante per la presentazione di una dichiarazione fraudolenta non richiede di essere costruita sulla violazione di obblighi di vigilanza derivanti dalla carica, quando la condotta tipica consiste nella diretta sottoscrizione e presentazione della dichiarazione.
- In presenza di una motivazione di merito razionale, coerente e fondata su acquisizioni probatorie convergenti, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito né procedere a una rilettura alternativa dei fatti.
- La confisca per equivalente del profitto del reato tributario può essere determinata in misura corrispondente all'imposta evasa; ai fini della quantificazione del profitto è irrilevante il compenso personale percepito dal condannato.
- La mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al nuovo difensore di fiducia, quando la nomina abbia revocato il precedente difensore, compromette la corretta instaurazione del rapporto processuale e comporta l'annullamento della decisione d'appello.
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