Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sentenza di condanna, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata: non indicava gli elementi specifici posti a fondamento dell'impugnazione e non consentiva di comprendere quali rilievi fossero effettivamente mossi alla decisione di merito. La Corte ha inoltre evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta.
Norme richiamate
Indicato quale base del reato patrimoniale per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
art. 625, comma 1, nn. 2), 5), 7-bis, c.p.
Richiamato per le aggravanti del furto contestato e confermato in sede di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
È stata ritenuta mancante l'indicazione specifica degli elementi posti a fondamento del motivo di ricorso, con conseguente genericità e inammissibilità dell'impugnazione.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili: la mera deduzione apodittica di vizio di motivazione o violazione di legge, senza indicare puntualmente gli elementi censurati, determina inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi con essa in modo puntuale, spiegando in che cosa consista l'errore denunciato; in difetto, il motivo è generico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito resta ferma e non viene riesaminata nel merito dalla Corte di cassazione.
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