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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32346/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Una società cliente ha convenuto la controparte chiedendo l’accertamento dell’inadempimento di un contratto di servizi di telecomunicazione e il risarcimento dei danni conseguenti. Il Tribunale di Modena ha però dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano, ritenendo che l’eccezione della convenuta fosse fondata sul combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 4, c.c., poiché l’obbligazione dedotta sarebbe stata illiquida. La società attrice ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., sostenendo che l’obbligazione risarcitoria, sostitutiva di quella contrattuale inadempiuta, dovesse considerarsi esigibile al domicilio del creditore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la controparte non avrebbe contestato la competenza del Tribunale di Modena rispetto a tutti i criteri legali; 3) violazione dell’art. 171-bis c.p.c. per mancata sottoposizione preventiva alle parti della questione di incompetenza ritenuta poi assorbente; ha inoltre contestato la regolazione delle spese. La resistente ha chiesto il rigetto/ l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’eccezione di incompetenza era stata ritualmente proposta, che il primo motivo muoveva da una riqualificazione tardiva dei fatti e che il procedimento ex artt. 171 ss. c.p.c. era stato correttamente gestito.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del regolamento, rilevando che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta non era completa, poiché non aveva investito tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e non aveva indicato specificamente il giudice ritenuto competente. Di conseguenza, la competenza del Tribunale di Modena è rimasta radicata per i profili non contestati. Il primo motivo è stato respinto, perché la pretesa risarcitoria, relativa a un contratto di servizi di telecomunicazione con canone mensile e a un danno da quantificare per voci distinte, è stata ritenuta illiquida e quindi soggetta all’art. 1182, comma 4, c.c., non al foro del creditore del comma 3. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Modena e rimesso le parti davanti a quel giudice per la riassunzione, condannando la controricorrente alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    Per le obbligazioni si guarda al luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta; nel caso concreto il criterio è stato riferito all’obbligazione originaria rimasta inadempiuta, ma l’eccezione di incompetenza non era stata validamente formulata su tutti i criteri concorrenti.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    Si applica solo alle obbligazioni pecuniarie aventi sin dall’origine ad oggetto una somma determinata o determinabile in base a elementi certi e prestabiliti, così da radicare il foro del domicilio del creditore.

  • art. 1182, comma 4, c.c.

    Quando la somma non è certa né determinabile, il debito è illiquido e non opera il foro del domicilio del creditore.

  • art. 38 c.p.c.

    Nelle controversie soggette a competenza territoriale derogabile, l’eccezione di incompetenza deve essere proposta con riferimento a tutti i criteri concorrenti e con specifica indicazione del giudice ritenuto competente; in difetto, la competenza del giudice adito resta radicata per i criteri non contestati.

  • art. 171-bis c.p.c.

    La censura sulla mancata sottoposizione preventiva della questione preliminare è stata esaminata ma non ha inciso sull’esito, restando assorbita dopo l’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 127-ter c.p.c.

    La causa di merito era stata trattata con scambio di note scritte in sostituzione dell’udienza.

  • art. 171-ter c.p.c.

    Le memorie di trattazione erano state depositate prima della decisione sulla competenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non pertinente la doglianza di omesso esame di fatti decisivi rispetto alla critica effettivamente svolta sulla competenza territoriale e sulla ritualità dell’eccezione.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione, il foro del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. opera solo se il credito pecuniario è determinato o determinabile sin dall’origine; se l’importo è da liquidare giudizialmente, il debito è illiquido e non si applica tale foro.
  • Ai fini della competenza territoriale nelle cause di obbligazione, la competenza va verificata rispetto all’obbligazione originaria rimasta inadempiuta, ma l’eccezione di incompetenza del convenuto deve investire tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e indicare specificamente il giudice competente.
  • La mancata contestazione di uno o più criteri di collegamento territoriali comporta la radicazione della competenza del giudice adito per i profili non tempestivamente e specificamente contestati.
  • Nel regolamento di competenza, la Corte può verificare d’ufficio la ritualità dell’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, anche se il ricorrente impugna la decisione sotto il solo profilo dell’erronea applicazione dei criteri di collegamento.
  • Le censure di carattere processuale devono essere lette in modo coerente con la struttura del regolamento di competenza, che non è pienamente sovrapponibile al ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaInadempimentoTrasporto
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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