Cassazione Penale, Ordinanza n. 19796/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per resistenza a pubblico ufficiale, riducendo la pena a mesi nove di reclusione. La riduzione era avvenuta su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai motivi di appello, nell'ambito di un procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso contestava, in sostanza, la misura della pena così concordata e ritenuta congrua dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'imputato non può mettere in discussione in sede di legittimità la pena liberamente concordata con la pubblica accusa e già ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., a fronte di un pieno accertamento di responsabilità già compiuto in primo grado e non più contestato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della sentenza di merito, confermato quanto alla responsabilità e oggetto solo di rideterminazione della pena
consente la definizione dell'appello con concorde richiesta delle parti sulla pena, dopo rinuncia ai motivi di appello
prevede la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, de plano, con trattazione camerale non partecipata
richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito con concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può successivamente contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata con il pubblico ministero e ritenuta congrua dal giudice d'appello.
- Quando l'accordo sulla pena interviene dopo un pieno accertamento di responsabilità già compiuto in primo grado e non più contestato in appello, la doglianza sulla quantificazione della pena non è ammissibile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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