Cassazione Penale, Ordinanza n. 33729/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato, quindi, gli effetti della sentenza d'appello quanto alla responsabilità, alla pena e alla revoca della sospensione condizionale. All'inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata dal Tribunale di Trani alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con concessione delle attenuanti generiche, per il reato previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, commesso il 3 maggio 2019. La Corte di appello di Bari aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Con il primo, la difesa contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo l'assenza di rilevanza penale dell'omessa indicazione, nella domanda per il reddito di cittadinanza, della sottoposizione a misure cautelari dell'imputata e di un familiare. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di appello avevano adeguatamente motivato la rilevanza penale dell'omissione e che la questione sulla configurabilità del reato non era stata devoluta in termini specifici con l'atto di appello. Con il secondo motivo, la difesa deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, perché riproponeva una questione già adeguatamente esaminata dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato l'omessa comunicazione di due informazioni rilevanti, idonee a incidere sia sulla riduzione sia sull'esclusione del reddito di cittadinanza. Con il terzo motivo, la difesa contestava la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto corretta la decisione d'appello, richiamando il principio secondo cui il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p., quando sussistano cause ostative non documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio, purché quest'ultimo avesse l'onere di verificarle. La Corte ha infine rilevato che le censure contrapponevano valutazioni di merito alla motivazione razionale della sentenza impugnata, senza evidenziare vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 2, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019
La condotta di omessa indicazione, nella domanda per il reddito di cittadinanza, della sottoposizione a misure cautelari dell'istante e di un familiare è stata ritenuta penalmente rilevante dai giudici di merito, con motivazione reputata adeguata dalla Corte di cassazione.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa valorizzando l'omessa comunicazione di due informazioni rilevanti, idonee a incidere sulla riduzione o sull'esclusione del reddito di cittadinanza.
Il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale concessa in violazione della disposizione quando ricorrano cause ostative non documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio, gravato dall'onere di verificarle.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in tremila euro.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il ricorso che contesti la rilevanza penale dell'omessa indicazione, nella domanda per il reddito di cittadinanza, di informazioni relative alla sottoposizione a misure cautelari, quando la sentenza d'appello abbia adeguatamente motivato l'incidenza di tali informazioni sull'accesso o sulla misura del beneficio e la questione non sia stata specificamente devoluta con l'atto di appello.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'omissione nella domanda per il reddito di cittadinanza riguardi più informazioni rilevanti, idonee a determinare non soltanto la riduzione, ma anche l'esclusione del beneficio.
- Il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione di una causa ostativa, se tale causa non era documentalmente nota al giudice che concesse il beneficio e quest'ultimo avrebbe dovuto verificarne l'esistenza.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a contrapporre alla motivazione razionale della sentenza impugnata una diversa valutazione del merito, non riconducibile a un vizio rilevante ai sensi del giudizio di legittimità.
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