Cassazione Penale, Sentenza n. 9636/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità assoluta della sentenza di primo grado e, per derivazione, di quella di appello perché il Tribunale, nell'udienza del 04/05/2017, non avrebbe provveduto sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, tempestivamente comunicata mediante fax alla cancelleria. Il mancato esame dell'istanza avrebbe leso i diritti di difesa (impossibilità di optare per un rito alternativo, formulare eccezioni preliminari e opporsi alla costituzione di parte civile).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato: anche se l'invio dell'istanza via fax non è inammissibile, grava sull'istante l'onere di accertare che il documento sia effettivamente pervenuto e tempestivamente posto all'attenzione del giudice; nel caso di specie l'istante non ha dimostrato tale avvenuto recapito e il verbale d'udienza non menzionava l'istanza, mentre il difensore non fece rilevare nulla nella successiva udienza, ragione per cui la Corte ha escluso la nullità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato e liquidazione delle somme a cura della Corte di appello di Firenze con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Disciplina la nullità per mancanza di assistenza tecnica, rilevante quando l'omessa valutazione della richiesta di rinvio comporta difetto di assistenza dell'imputato
Prerogative sulle nullità che si riferiscono alla difesa; collegato all'art. 178 per la qualificazione della nullità assoluta
Attribuisce alla Corte di cassazione la facoltà di pronunciarsi sulla condanna generica per rifusione delle spese quando la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio
art. 110 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regola l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le conseguenze in ordine alla rifusione delle spese processuali
Indica la modalità di liquidazione delle spese a favore del patrocinio a spese dello Stato da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato
Complementa l'art. 82 in relazione alla modalità di emissione del decreto di pagamento per le spese del patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- La trasmissione dell'istanza di rinvio via fax o con strumenti telematici non è inammissibile di per sé, ma chi la invia deve verificare che il documento sia effettivamente pervenuto alla cancelleria e tempestivamente posto all'attenzione del giudice (es. tramite interlocuzione telefonica, addetto di studio o sostituto processuale).
- L'omesso pronunciamento del giudice su una richiesta di rinvio per legittimo impedimento può determinare la nullità assoluta solo se è dimostrabile che l'istanza era pervenuta e non è stata valutata; la mera presenza dell'atto nel fascicolo non prova necessariamente la tempestiva conoscenza da parte del Collegio.
- La mancanza di menzione dell'istanza nel verbale d'udienza e l'assenza di rilievi del difensore nella successiva udienza sono elementi che possono far ritenere non pervenuta l'istanza alla attenzione del giudice e dunque pregiudicare la doglianza in sede di impugnazione.
- La presenza di un difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a sanare l'omesso esame dell'istanza del difensore di fiducia nei casi in cui l'omissione integri difetto di assistenza, ma l'onere probatorio resta a carico di chi invoca la nullità.
- In situazioni analoghe è prudente: (a) inviare l'istanza con mezzi che consentano prova di avvenuta ricezione; (b) telefontare la cancelleria per conferma; (c) chiedere espressamente la pronuncia sulla richiesta in udienza e farne verbalizzare l'esito; (d) in caso di mancata valutazione, documentare immediatamente l'invio e i tentativi di verifica.
- Se il ricorso è rigettato, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e, se la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio, la Corte può disporre la rifusione in favore dello Stato con liquidazione a cura del giudice che ha pronunciato la decisione di merito.
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