Cassazione Penale, Sentenza n. 22110/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) illegittima utilizzazione delle intercettazioni ambientali disposte in procedimento diverso (contestata qualificazione di "identico procedimento" e rilevanza per i fatti di rapina); 2) mancata acquisizione della documentazione afferente le intercettazioni (verbalizzazioni, registrazioni, trascrizioni, decreti) con conseguente vizio di utilizzabilità della prova; 3) omissione del riconoscimento del concorso anomalo per il reato di lesioni, con doglianza sulla mancata verifica della prevedibilità da parte del ricorrente dell'uso del tirapugni e quindi sull'applicabilità dell'art.116 c.p.; 4) errata applicazione della recidiva specifica in fase di dosimetria della pena (giudizio di equivalenza con le attenuanti senza adeguata valutazione della distanza cronologica, dell'aumentata pericolosità sociale e di elementi favorevoli al reo).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto con riferimento al quarto motivo relativo alla recidiva: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto a diversa Sezione della Corte d'appello di Milano. Per il resto il ricorso è stato rigettato: le doglianze sulle intercettazioni (primo e secondo motivo) sono state ritenute generiche o infondate alla luce della giurisprudenza che consente l'utilizzabilità in altro procedimento se le intercettazioni sono rilevanti e, per taluni reati come la rapina, indispensabili; la censura sul concorso anomalo (terzo motivo) è stata ritenuta non ammissibile/manifestamente infondata perché la rapina pianificata già contemplava violenza e quindi le lesioni erano prevedibili. La Corte ha disposto altresì la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità (art.624 c.p.p.).
Norme richiamate
I risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzati in procedimenti diversi quando risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (es. rapina). La Corte ha confermato questa possibilità e ha ritenuto la rilevanza delle intercettazioni nel caso di specie.
«Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave»
La norma regola il concorso anomalo. La Corte ha ritenuto che, nella specie, le lesioni sono conseguenza prevedibile del progetto di rapina che prevedeva violenza: pertanto non si configura un concorso anomalo esentante il concorrente dalla responsabilità per le lesioni.
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
La disposizione limita l'inutilizzabilità assoluta alle prove acquisite in violazione di norme che incidono su diritti costituzionali o sovranazionali. La Corte ne trae la conseguenza che la mera mancata produzione di depositi autorizzativi in procedimento diverso non determina automaticamente l'inutilizzabilità.
art. 266 e art. 271 cod. proc. pen.
Le intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti (art.266) o in violazione dei presupposti/formalità dei provvedimenti autorizzativi/esecutivi (art.271) sono inutilizzabili; tuttavia il sistema non richiede il deposito dei decreti autorizzativi nel procedimento diverso, salvo specifiche esigenze per la tutela dei diritti della difesa.
art. 69, art. 99, art. 132 e art. 133 cod. pen.
Norme relative alla determinazione della pena e ai criteri di individualizzazione (art.133). La Corte ha rilevato che per applicare la recidiva occorre una valutazione concreta della relazione tra i precedenti e il fatto attuale, della colpevolezza e della perdurante inclinazione al reato; non è sufficiente un bilanciamento astratto con le attenuanti.
Norma che consente la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità: la Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna, pur annullando con rinvio la parte relativa alla recidiva.
art. 56, art. 110, art. 628 e art. 582 cod. pen.
Richiamate le norme sostanziali relative al tentativo (art.56), concorso (art.110), rapina (art.628) e lesioni personali (art.582). La Corte ha confermato la sussistenza degli elementi del reato di rapina e la responsabilità per le lesioni in concorso, ritenendo prevedibile la violenza nel quadro del reato predatorio.
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in un procedimento diverso quando siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento del reato perseguito (in particolare per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, come la rapina).
- La mera mancata produzione in altro procedimento dei decreti autorizzativi o delle trascrizioni non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: l'inutilizzabilità assoluta opera principalmente se è stata violata una norma con valenza costituzionale o sovranazionale o se l'intercettazione è stata eseguita fuori dei casi consentiti.
- Per configurare il concorso anomalo (art.116 c.p.) occorre che l'evento criminoso sia realmente diverso e non prevedibile rispetto al progetto voluto dal concorrente; se la violenza era prevista o prevedibile nell'ambito della commissione del reato predatorio, tutti i concorrenti possono risponderne.
- L'impugnazione in Cassazione che mira a escludere determinati elementi probatori deve essere specifica: bisogna indicare quale regola è stata violata, mostrare in che modo l'esclusione della prova comprometterebbe l'ordito motivazionale della sentenza e indicare le singole emergenze istruttorie confutabili.
- Nella valutazione della recidiva il giudice deve procedere a un esame concreto del rapporto fra precedenti e reato attuale (omogeneità, non occasionalità, collocazione temporale e indice di persistente inclinazione al reato) e non limitarsi a un mero bilanciamento con le attenuanti.
- Se la suprema corte annulla solo una parte della decisione (es. il riconoscimento della recidiva) dispone il rinvio per un nuovo giudizio su quel punto e può nel contempo dichiarare irrevocabile l'affermazione della responsabilità per il reato, salva la rinnovata valutazione della circostanza annullata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →