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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25275/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un accordo conciliativo stipulato dinanzi al giudice di pace, nel quale un soggetto aveva dichiarato di agire anche in nome e per conto di altri familiari e aveva riconosciuto due terreni come affrancati da enfiteusi in favore della società immobiliare controparte dell'accordo. Successivamente la società aveva rivenduto i terreni a un terzo acquirente, richiamando nell'atto di vendita il verbale di conciliazione. Gli attori sostenevano che il soggetto che aveva sottoscritto l'accordo fosse privo di procura rappresentativa, chiedendo la nullità del verbale di conciliazione e, di riflesso, la nullità o l'annullamento della compravendita successiva. In primo grado le domande erano state respinte per difetto di legittimazione attiva; in appello era stata riconosciuta la legittimazione di uno degli attori, ma la domanda era stata comunque rigettata perché la Corte territoriale aveva qualificato il vizio come inefficacia e non nullità del verbale e aveva ritenuto, inoltre, che la quota di uno dei comproprietari fosse ormai consolidata per passaggio in giudicato. Con il ricorso per cassazione si deducevano tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice interpretato la domanda come diretta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere ritenuto che l'inefficacia non potesse essere pronunciata quando era stata chiesta la nullità; erroneità della statuizione sul consolidamento dell'effetto traslativo relativo alla quota del comproprietario deceduto, poiché uno degli attori aveva agito anche quale erede di tale soggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha censurato la sentenza di appello per avere rigettato la domanda senza interpretarne correttamente il contenuto sostanziale: chi chiede la nullità di un atto mira comunque a ottenerne la rimozione degli effetti, sicché il giudice avrebbe dovuto valutare la questione del difetto di potere rappresentativo come rilevabile d'ufficio e coordinare tale profilo con la domanda proposta. Ha inoltre ritenuto erronea l'affermazione secondo cui l'effetto traslativo della quota del comproprietario deceduto si fosse consolidato, poiché dall'intestazione del gravame risultava che uno degli attori aveva agito anche quale erede di quel soggetto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può attribuire alla domanda un significato meramente letterale se dagli atti emerge chiaramente la volontà sostanziale della parte; la pronuncia deve restare nei limiti della domanda, ma l'interpretazione della stessa è dovuta e il vizio di ultrapetizione va valutato alla luce del contenuto effettivo della pretesa.

  • art. 99 c.p.c.

    chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice (competente)

    La domanda giudiziale deve consentire al convenuto di difendersi e al giudice di pronunciarsi sul diritto sostanziale fatto valere; il giudice deve cogliere l'intenzione dell'attore come manifestata nell'atto introduttivo.

  • art. 1362 ss. c.c.

    I criteri di interpretazione contrattuale non si applicano all'interpretazione della domanda giudiziale, perché nel processo civile non vi è una volontà negoziale da ricostruire, ma uno scopo processuale da verificare.

  • art. 156 c.p.c.

    La domanda giudiziale va letta in funzione dello scopo dell'atto processuale e dei requisiti di forma-contenuto previsti per il suo raggiungimento.

  • art. 322 c.p.c.

    Il verbale di conciliazione è il titolo impugnato nella vicenda; la Corte richiama il problema del suo valore e degli effetti derivanti dall'eventuale difetto di potere rappresentativo di chi vi ha partecipato.

  • art. 1322 c.c.

    ex art. 1322 co. 2 c.p.c.

    Il richiamo testuale della sentenza è improprio ma serve a marcare la distinzione tra autonomia negoziale e interpretazione della domanda processuale; la Corte esclude che alla domanda giudiziale si applichino canoni propri dell'interpretazione del negozio.

  • Cass. SU 11377/2015

    Il difetto o il superamento del potere rappresentativo è questione rilevabile d'ufficio; tale rilievo, congiunto alle allegazioni e alla tutela richiesta, impone di esaminare la domanda nel suo significato sostanziale.

Massime di principio

  • La domanda di nullità di un atto va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale: se l'attore mira a eliminare gli effetti dell'atto, il giudice non può respingere la domanda solo perché non è stata formulata con la parola tecnicamente più appropriata.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale non segue i canoni di ermeneutica contrattuale, ma deve essere condotta alla luce della funzione processuale dell'atto e del principio della domanda.
  • Il difetto o il superamento del potere rappresentativo è questione rilevabile d'ufficio; quando emerga dagli atti, il giudice deve coordinarla con le domande proposte e non può ignorarla per ragioni puramente formali.
  • È errore di diritto ritenere consolidato l'effetto traslativo di una quota quando la relativa posizione processuale risulti ancora devoluta al giudice, anche se un cointeressato sia rimasto contumace in appello, se dagli atti risulta che un erede ha agito anche in quella qualità.
  • Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. può essere dedotta anche quando il giudice di merito abbia interpretato in modo erroneo la domanda, attribuendole un contenuto più ristretto di quello effettivamente espresso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàInterposizione fittiziaGiudicato

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